| (Diritto alle prestazioni).
1. E' istituito il servizio sanitario veterinario
mutualistico per cani e gatti, di seguito denominato
"servizio".
2. Hanno diritto alle prestazioni a carattere
convenzionato del servizio gli animali regolarmente registrati
ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, o di cui i
cittadini possono inequivocabilmente dimostrare la
proprietà.
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