| (Commissione regionale
per le prestazioni veterinarie).
1. Presso ciascun assessorato regionale alla sanità è
istituita una commissione regionale per le prestazioni
veterinarie a carico del servizio, presieduta dall'assessore
regionale alla sanità o da un suo delegato.
2. Fanno altresì parte della commissione: due
rappresentanti delle aziende unità sanitarie locali (ASL), due
rappresentanti dell'ordine professionale dei veterinari, due
rappresentanti dei sindacati veterinari maggiormente
rappresentativi in ambito regionale, due rappresentanti delle
associazioni animaliste riconosciute ed un rappresentante
delle facoltà degli studi di veterinaria.
3. La commissione ha il compito di:
a) stilare ed aggiornare gli elenchi dei medici
convenzionati di cui all'articolo 3, nonché delle strutture
delle associazioni di cui all'articolo 4;
b) determinare le prestazioni riconosciute in
convenzione, le quote di partecipazione dei cittadini al
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servizio e le eventuali ulteriori esenzioni dalla
partecipazione alla spesa, sulla base delle risorse
determinate dall'articolo 6;
c) verificare, mediante controlli periodici,
l'adeguatezza delle strutture convenzionate;
d) dirimere le eventuali questioni relative
all'attuazione della presente legge.
4. Oltre al caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 la
commissione si riunisce quando ne facciano richiesta almeno
due suoi rappresentanti.
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