| (Accesso alla convenzione).
1. I veterinari liberi professionisti che intendono
accedere alla convenzione con il servizio devono presentare
richiesta al proprio ordine provinciale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini
provinciali inviano le richieste alla commissione regionale di
cui all'articolo 2.
2. La commissione regionale definisce l'elenco dei
veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione
in base ai seguenti criteri:
a) uniforme distribuzione territoriale dei medici
e degli ambulatori;
b) titoli del richiedente;
c) anzianità di servizio del richiedente.
3. La commissione regionale rinnova l'elenco
triennalmente, in base ai risultati del servizio svolto e
delle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi
accessi in casi di comprovata necessità.
4. Possono essere iscritti agli elenchi regionali anche i
veterinari delle ASL, che svolgono presso strutture
dell'azienda attività di libera professione intramuraria, ove
consentita, nonché gli ambulatori delle facoltà universitarie
di veterinaria.
| |