| (Associazioni animaliste).
1. Possono richiedere l'accesso alla convenzione di cui
all'articolo 3 le associazioni animaliste, costituite in
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici
veterinari e di strutture adeguate. La richiesta è presentata
direttamente alla commissione regionale di cui all'articolo 2,
che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati nel
medesimo articolo.
2. Ai sensi della presente legge le associazioni
animaliste convenzionate sono proprietarie degli animali in
stato di abbandono da esse detenuti o ad esse affidati in via
definitiva.
| |