| (Disposizioni diverse).
1. Per tutti gli animali curati in regime di convenzione
ai sensi dell'articolo 3, deve essere redatta la relativa
cartella clinica recante elementi univoci di riconoscimento,
nonché i dati idonei ad identificare il legittimo proprietario
dell'animale.
2. La partecipazione alle spese in regime di convenzione
non può superare, per ciascuna prestazione, il 25 per cento
della tariffa massima medico-professionale stabilita mediante
accordo tra ordini professionali e regioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Commissione unica per il farmaco (CUF),
istituita presso il Ministero della sanità, classifica i
medicinali veterinari nelle due fasce: A: salvavita; B: a
pagamento.
4. I cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa del
Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito lo sono
anche ai sensi della presente legge.
5. La detraibilità delle spese per cure mediche, prevista
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13- bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è estesa alle spese per cure
veterinarie, adeguatamente certificate, relative agli animali
registrati ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, o la
cui proprietà sia riconoscibile ai sensi del comma 2
dell'articolo 1 della presente legge.
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