| 1. Le lotterie di cui all'articolo 1 sono abbinate in
concomitanza di manifestazioni di rilevanza nazionale o
internazionale, e collegate con fatti e con rievocazioni
storico-artistico-culturali, e con avvenimenti sportivi,
tenendo conto della validità, della finalità e della
continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato.
2. La pubblicità presso il pubblico delle lotterie oggetto
della presente legge è affidata agli stessi partiti
politici.
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