| 1. Gli utili di ciascuna lotteria sono devoluti ai partiti
politici presenti nel Parlamento, in proporzione al numero
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complessivo dei seggi detenuto da ciascun partito sia presso
la Camera dei deputati sia nel Senato della Repubblica. I
fondi conseguiti, entro due anni, devono essere utilizzati per
il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei
partiti politici.
2. Decorso inutilmente il periodo di cui al comma 1, le
somme sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, fissa le ulteriori modalità
per l'accesso ai fondi di cui al comma 1 da parte delle
segreterie dei partiti politici.
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