| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1999 il sussidio corrisposto
ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, di cui al
primo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986,
n. 31, è elevato a lire 50 mila e a lire 60 mila, se assistiti
a domicilio. L'integrazione di cui al secondo comma del
medesimo articolo è elevata a lire 10 mila.
2. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 1 della
legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1
della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è sostituito dal seguente:
"In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al
primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente
alla formazione di un reddito annuo netto di lire 50
milioni".
3. Il sussidio di cui al comma 1 ed il tetto massimo di
reddito di cui al comma 2 sono adeguati annualmente dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla base dell'incremento degli indici dei prezzi
al consumo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
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