| (Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
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in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità
tra i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento e di un rappresentante di ogni regione
insulare.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
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