| (Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti di Stato e d'ufficio, si applicano le
norme vigenti in materia.
3. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio ai sensi
dell'articolo 4, sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui al medesimo
articolo.
4. La violazione del segreto è punita a norma
dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si
applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, atti o
documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.
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