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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65442
DDL5534-0002
Progetto di legge Camera n. 5534 - testo presentato - (DDL13-5534)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5534. TESTIPDL
...C5534.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5534 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 7 agosto 1997, n. 270,
  recante "Piano degli interventi di interesse nazionale
  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al
  di fuori del Lazio" ha messo in evidenza un interesse vasto e
  diffuso da parte di enti pubblici e di soggetti ed istituti
  religiosi per il recupero di beni storici ed artistici di cui
  il nostro Paese per storia e tradizione dispone in misura
  straordinaria rispetto ad altri Paesi del mondo.
     La citata legge ha sollecitato speranze e azioni intese,
  forse per la prima volta, a costruire entro coordinate
 
                               Pag. 2
 
  stabilite un grande progetto di recupero del patrimonio
  architettonico italiano.  Il Giubileo è d'altra parte un evento
  non limitato al pur importante contesto temporale dell'anno in
  cui ricade, ma determina un effetto ulteriore, perché le opere
  realizzate, restaurate e soprattutto quelle a cui il riuso
  condizionato al recupero riassegna una funzione, consentono il
  futuro godimento del bene.  E' questo un aspetto rilevantissimo
  per i nostri giacimenti culturali mai sufficientemente
  valorizzati, che colpevole negligenza e miope disattenzione
  hanno abbandonato al degrado; non vi è stato mai un impegno
  serio e complessivo.  La citata legge n. 270 del 1997 può non
  rappresentare solo un fatto episodico ma avviare un processo
  di continuità degli interventi di manutenzione delle opere
  d'arte e del sistema architettonico e ambientale che solo
  un'azione sistematica potrà sottrarre a processi irreversibili
  determinati dalla perdita degli elementi costitutivi del bene;
  se gli interventi si realizzano prima di un degrado troppo
  avanzato comportano anche una minore spesa.
     Il monumento muore non solo per interventi irrispettosi e
  invasivi, ma soprattutto perché è dimenticato, non è più
  usato, è considerato superfluo.
     L'evento giubilare del 2000 ha dato impulso ad un grande
  impiego di risorse culturali, artistiche e finanziarie che
  hanno prodotto nei brevi tempi dati dalla legge, ma
  soprattutto dalle scadenze dell'evento religioso, un rilevante
  e qualificato parco progetti.  Sono infatti pervenute oltre 7
  mila domande, ma le disponibilità dei finanziamenti hanno reso
  possibile l'ammissione di soli 1.068 interventi.
     La presente proposta di legge trova già nella legge
  finanziaria per il 1999 il capitolo di spesa corrispondente,
  testimone della esplicita volontà del Governo e del Parlamento
  di rispondere a queste attese.
     Le motivazioni che inducono la presentazione della
  proposta di legge sono riferite anche alla opportunità di
  recuperare l'importante lavoro che ha impegnato le comunità
  locali e religiose nella stesura di progetti, che sono stati
  predisposti tenendo conto della loro fattibilità ovvero della
  necessità di dare corso in tempi rapidi alla realizzazione
  delle opere che devono concludersi entro l'ottobre del 1999.
  Trattandosi per lo più di monumenti di rilievo, molti progetti
  hanno ottenuto il parere delle sovrintendenze oltre ad altri
  pareri di rito.  Sono state mobilitate risorse che soprattutto
  per i piccoli e medi comuni rappresentano un forte impegno
  tecnico, burocratico e finanziario.
     Lo Stato può dare un segno importante utilizzando (come la
  presente proposta di legge propone) il lavoro compiuto dagli
  enti locali, testimonianza culturale e civile dell'interesse
  alla tutela del loro patrimonio architettonico.
     Il Giubileo, oltre al profondo significato religioso,
  stimola anche una cultura del recupero del territorio che le
  stratificazioni storiche hanno reso ricco e complesso.  Gli
  interventi, infatti, sono ubicati nei luoghi in cui
  architettura ed ambiente si fondono come nei mirabili
  complessi monumentali delle abbazie e dei monasteri costruiti
  in simbiosi con le aree agricole circostanti, sia nel tessuto
  urbano fatto di templi, palazzi e architetture minori che ha
  il fascino dell'artificiale creato dall'ingegno dell'uomo, che
  abbiamo il compito di trasmettere alle future generazioni.
     Una ulteriore motivazione, oltre quelle citate, sostiene
  la proposta di legge: la ricaduta che ha anche in termini
  economici per il nostro Paese la presenza di monumenti
  insigni.
     Il turismo si poggia, come è noto, sulla suggestiva
  combinazione di straordinari paesaggi urbani e naturali.  Si
  tratta di un potenziale parzialmente inesplorato perché oltre
  alle grandi città e ai grandi monumenti l'Italia possiede un
  reticolo di percorsi di altissimo valore dove si incrocia una
  costellazione di centri antichi e di isolate opere d'arte
  anche minore.
     Ai nostri monumenti è consegnato l'orgoglio del tangibile
  riconoscimento della continuità della rappresentazione di due
  millenni di storia, che nessun altro Paese può esibire; perché
  la memoria delle pietre racchiude la sintesi delle culture che
  in queste si materializzano.
 
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     L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità
  della legge che consistono nella riqualificazione e nel
  recupero di edifici di valore storico ed artistico e di
  sistemi urbani e territoriali di pregio ambientale, anche
  attraverso l'inserimento dei progetti già presentati per il
  Giubileo e non finanziati.
     L'articolo 2 individua i soggetti interessati, che
  corrispondono a quelli già contemplati dalla legge n. 270 del
  1997, ovvero enti pubblici e associazioni religiose; queste
  ultime sono riproposte in considerazione del fatto che gran
  parte del patrimonio artistico italiano è costituito da beni
  culturali di proprietà ecclesiastica.  Al primo anno del
  programma triennale sono ammessi gli interventi già presentati
  ai sensi della legge n. 270 del 1997 ma non finanziati per
  insufficienza di risorse; negli anni successivi possono essere
  inoltrate nuove proposte.
     Per avere omogeneità di giudizio, non disperdere un
  immenso lavoro di istruttoria compiuto e dare rapido seguito
  al programma triennale, il comma 4 dell'articolo 2 propone che
  lo stesso ufficio che ha svolto il lavoro per il Giubileo
  proceda anche nell'esame dei progetti di cui alla legge.
     L'articolo 3 individua i settori di intervento,
  concentrandoli nel recupero di immobili esistenti e dando
  priorità agli interventi dotati di una maggiore definizione
  progettuale.
     L'articolo 4 indica le procedure che corrispondono a
  quelle già in essere con la legge n. 270 del 1997 e definisce
  la composizione della commissione di cui all'articolo 2 della
  legge n. 270 del 1997, integrando la stessa con un
  rappresentante per ogni regione.
     L'articolo 5 dispone che gli interventi di
  riqualificazione sono realizzabili su tutto il territorio
  nazionale, con la possibilità, per le aree depresse, di
  usufruire dei fondi dell'Unione europea.
     L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria, che ammonta
  complessivamente a 260 miliardi di lire per il triennio
  1999-2001, con apposito fondo istituito con la legge
  finanziaria.  Sono, inoltre, stabilite le percentuali dei
  finanziamenti destinati ai progetti ammessi.
 
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