| Onorevoli Colleghi! - La legge 7 agosto 1997, n. 270,
recante "Piano degli interventi di interesse nazionale
relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al
di fuori del Lazio" ha messo in evidenza un interesse vasto e
diffuso da parte di enti pubblici e di soggetti ed istituti
religiosi per il recupero di beni storici ed artistici di cui
il nostro Paese per storia e tradizione dispone in misura
straordinaria rispetto ad altri Paesi del mondo.
La citata legge ha sollecitato speranze e azioni intese,
forse per la prima volta, a costruire entro coordinate
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stabilite un grande progetto di recupero del patrimonio
architettonico italiano. Il Giubileo è d'altra parte un evento
non limitato al pur importante contesto temporale dell'anno in
cui ricade, ma determina un effetto ulteriore, perché le opere
realizzate, restaurate e soprattutto quelle a cui il riuso
condizionato al recupero riassegna una funzione, consentono il
futuro godimento del bene. E' questo un aspetto rilevantissimo
per i nostri giacimenti culturali mai sufficientemente
valorizzati, che colpevole negligenza e miope disattenzione
hanno abbandonato al degrado; non vi è stato mai un impegno
serio e complessivo. La citata legge n. 270 del 1997 può non
rappresentare solo un fatto episodico ma avviare un processo
di continuità degli interventi di manutenzione delle opere
d'arte e del sistema architettonico e ambientale che solo
un'azione sistematica potrà sottrarre a processi irreversibili
determinati dalla perdita degli elementi costitutivi del bene;
se gli interventi si realizzano prima di un degrado troppo
avanzato comportano anche una minore spesa.
Il monumento muore non solo per interventi irrispettosi e
invasivi, ma soprattutto perché è dimenticato, non è più
usato, è considerato superfluo.
L'evento giubilare del 2000 ha dato impulso ad un grande
impiego di risorse culturali, artistiche e finanziarie che
hanno prodotto nei brevi tempi dati dalla legge, ma
soprattutto dalle scadenze dell'evento religioso, un rilevante
e qualificato parco progetti. Sono infatti pervenute oltre 7
mila domande, ma le disponibilità dei finanziamenti hanno reso
possibile l'ammissione di soli 1.068 interventi.
La presente proposta di legge trova già nella legge
finanziaria per il 1999 il capitolo di spesa corrispondente,
testimone della esplicita volontà del Governo e del Parlamento
di rispondere a queste attese.
Le motivazioni che inducono la presentazione della
proposta di legge sono riferite anche alla opportunità di
recuperare l'importante lavoro che ha impegnato le comunità
locali e religiose nella stesura di progetti, che sono stati
predisposti tenendo conto della loro fattibilità ovvero della
necessità di dare corso in tempi rapidi alla realizzazione
delle opere che devono concludersi entro l'ottobre del 1999.
Trattandosi per lo più di monumenti di rilievo, molti progetti
hanno ottenuto il parere delle sovrintendenze oltre ad altri
pareri di rito. Sono state mobilitate risorse che soprattutto
per i piccoli e medi comuni rappresentano un forte impegno
tecnico, burocratico e finanziario.
Lo Stato può dare un segno importante utilizzando (come la
presente proposta di legge propone) il lavoro compiuto dagli
enti locali, testimonianza culturale e civile dell'interesse
alla tutela del loro patrimonio architettonico.
Il Giubileo, oltre al profondo significato religioso,
stimola anche una cultura del recupero del territorio che le
stratificazioni storiche hanno reso ricco e complesso. Gli
interventi, infatti, sono ubicati nei luoghi in cui
architettura ed ambiente si fondono come nei mirabili
complessi monumentali delle abbazie e dei monasteri costruiti
in simbiosi con le aree agricole circostanti, sia nel tessuto
urbano fatto di templi, palazzi e architetture minori che ha
il fascino dell'artificiale creato dall'ingegno dell'uomo, che
abbiamo il compito di trasmettere alle future generazioni.
Una ulteriore motivazione, oltre quelle citate, sostiene
la proposta di legge: la ricaduta che ha anche in termini
economici per il nostro Paese la presenza di monumenti
insigni.
Il turismo si poggia, come è noto, sulla suggestiva
combinazione di straordinari paesaggi urbani e naturali. Si
tratta di un potenziale parzialmente inesplorato perché oltre
alle grandi città e ai grandi monumenti l'Italia possiede un
reticolo di percorsi di altissimo valore dove si incrocia una
costellazione di centri antichi e di isolate opere d'arte
anche minore.
Ai nostri monumenti è consegnato l'orgoglio del tangibile
riconoscimento della continuità della rappresentazione di due
millenni di storia, che nessun altro Paese può esibire; perché
la memoria delle pietre racchiude la sintesi delle culture che
in queste si materializzano.
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L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità
della legge che consistono nella riqualificazione e nel
recupero di edifici di valore storico ed artistico e di
sistemi urbani e territoriali di pregio ambientale, anche
attraverso l'inserimento dei progetti già presentati per il
Giubileo e non finanziati.
L'articolo 2 individua i soggetti interessati, che
corrispondono a quelli già contemplati dalla legge n. 270 del
1997, ovvero enti pubblici e associazioni religiose; queste
ultime sono riproposte in considerazione del fatto che gran
parte del patrimonio artistico italiano è costituito da beni
culturali di proprietà ecclesiastica. Al primo anno del
programma triennale sono ammessi gli interventi già presentati
ai sensi della legge n. 270 del 1997 ma non finanziati per
insufficienza di risorse; negli anni successivi possono essere
inoltrate nuove proposte.
Per avere omogeneità di giudizio, non disperdere un
immenso lavoro di istruttoria compiuto e dare rapido seguito
al programma triennale, il comma 4 dell'articolo 2 propone che
lo stesso ufficio che ha svolto il lavoro per il Giubileo
proceda anche nell'esame dei progetti di cui alla legge.
L'articolo 3 individua i settori di intervento,
concentrandoli nel recupero di immobili esistenti e dando
priorità agli interventi dotati di una maggiore definizione
progettuale.
L'articolo 4 indica le procedure che corrispondono a
quelle già in essere con la legge n. 270 del 1997 e definisce
la composizione della commissione di cui all'articolo 2 della
legge n. 270 del 1997, integrando la stessa con un
rappresentante per ogni regione.
L'articolo 5 dispone che gli interventi di
riqualificazione sono realizzabili su tutto il territorio
nazionale, con la possibilità, per le aree depresse, di
usufruire dei fondi dell'Unione europea.
L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria, che ammonta
complessivamente a 260 miliardi di lire per il triennio
1999-2001, con apposito fondo istituito con la legge
finanziaria. Sono, inoltre, stabilite le percentuali dei
finanziamenti destinati ai progetti ammessi.
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