| (Finalità del programma).
1. Lo Stato predispone un programma triennale di
interventi di riqualificazione per recuperare i singoli
monumenti, edifici, manufatti di valore storico-artistico e
per valorizzare le aree che costituiscono sistemi urbani e
territoriali di pregio ambientale e culturale, anche al fine
di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso
attività turistiche e culturali.
2. Il programma di cui al comma 1 ha altresì la finalità
di rendere possibile l'attuazione di progetti relativi ad
interventi giubilari presentati dai soggetti di cui alla legge
7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati.
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