| (Soggetti proponenti).
1. I soggetti proponenti gli interventi di cui
all'articolo 1 della presente legge sono individuati
all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 7
agosto 1997, n. 270.
2. Per il primo anno di attività il programma di cui
all'articolo 1 riguarda gli interventi già presentati ai sensi
della legge 7 agosto 1997, n. 270, e compresi nelle categorie
di intervento di cui all'articolo 3, ma esclusi dal
finanziamento per la indisponibilità di sufficienti risorse
finanziarie.
3. A decorrere dal secondo anno di attuazione del
programma è ammessa la presentazione di nuove proposte da
parte delle categorie di soggetti di cui al comma 1. E'
comunque data priorità ai progetti di cui al comma 2 non
ancora finanziati per insufficienza di risorse.
4. I soggetti interessati a proporre nuovi interventi
presentano le richieste alle regioni territorialmente
competenti, che ne verificano la compatibilità con gli
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strumenti di programmazione e di pianificazione regionale
vigenti e trasmettono i progetti all'Ufficio per Roma capitale
e grandi eventi istituito dall'articolo 2, comma 12, della
legge 7 agosto 1997, n. 270, che svolge l'istruttoria e che dà
successiva comunicazione agli enti locali interessati.
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