| (Settori di intervento).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come
segue:
a) restauro e risanamento conservativo di immobili di
interesse storico-artistico;
b) ripristino e recupero di tratti originari di
antichi tracciati;
c) interventi in edifici esistenti, destinati alla
realizzazione o al miglioramento della ricettività a basso
costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di aree
territoriali di interesse culturale o ambientale.
2. Per il programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 ai
fini della rapida realizzazione delle opere sono considerati
prioritari gli interventi dotati di progettazione, che abbiano
conseguito i pareri di rito e siano conformi agli strumenti
urbanistici vigenti.
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