| (Procedure).
1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge
è predisposto da una Commissione nazionale, nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
Commissione è costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 270, integrata da un
rappresentante per ogni regione.
2. Per il primo anno di attuazione della presente legge,
il programma è approvato con decreto dal Presidente del
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Consiglio dei ministri, entro i novanta giorni successivi
dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro i
quindici giorni successivi dalla comunicazione, gli enti
interessati danno conferma del mantenuto interesse
all'erogazione dei contributi.
3. La Commissione di cui al comma 1 provvede
all'aggiornamento, alle modifiche e alle integrazioni del
programma per le successive annualità, previa approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri.
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