| (Localizzazione degli interventi).
1. Gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della
presente legge sono localizzati in tutte le aree del
territorio nazionale.
2. Gli interventi localizzati nelle aree di cui agli
obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e nelle aree individuate dal
quadro comunitario di sostegno approvato con decisione
94/629/CE, del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità
europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L250/21,
possono utilizzare le risorse provenienti dal fondo di
sviluppo regionale della Commissione europea ad incremento
della dotazione finanziaria nazionale.
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