| (Copertura finanziaria).
1. I progetti presentati ai sensi della legge 7 agosto
1997, n. 270, sono finanziati nella misura del 50 per cento
rispetto all'importo richiesto o comunque ritenuto
ammissibile; le nuove proposte di cui all'articolo 2, comma 3,
sono finanziate nella misura del 30 per cento.
2. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei
progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati
ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1997, n. 270.
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3. Per l'attuazione del programma di cui alla presente
legge è istituito nello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato
"Restauro Italia - programma straordinario pluriennale per la
promozione di iniziative di sviluppo socio-economico nei
settori dell'accoglienza, della ricettività, del restauro e
per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
ambientale", con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno
1999, di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 150
miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni
successivi.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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