| (Finalità).
1. La presente legge disciplina la programmazione degli
interventi finanziati con le risorse assegnate al fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, volti al recupero di monumenti,
edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla
valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e
territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche
al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, attraverso
attività turistiche e culturali.
2. La programmazione di cui al comma 1 ha altresì la
finalità di rendere possibile l'attuazione di progetti
relativi ad interventi giubilari presentati dai soggetti di
cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e non finanziati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante
programmi triennali, sottoposti ad aggiornamenti annuali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la
programmazione di cui al comma 1 è realizzata mediante un
programma di durata annuale.
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