| (Settori di intervento).
1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, i settori di intervento sono definiti come
segue:
a) restauro e risanamento conservativo di immobili
di interesse storico-artistico, ivi compresi quelli sottoposti
alla tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) ripristino e recupero di tratti originari di
antichi tracciati;
c) interventi in edifici esistenti, destinati alla
realizzazione o al miglioramento della ricettività a medio e
basso costo funzionale ed alla valorizzazione turistica di
aree territoriali di interesse culturale o ambientale.
2. Tra gli interventi di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 sono compresi quelli relativi
all'adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa
antincendi ed alla normativa antisismica nonché alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
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