| (Procedure).
1. Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo
2, comma 3, i soggetti proponenti presentano, entro il 31
gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni
territorialmente competenti, che ne verificano la
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a
trasmettere le proposte medesime al Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia
residenziale. Tale Direzione generale svolge l'istruttoria
relativa alle nuove proposte di intervento, acquisendo anche i
pareri dei competenti comitati tecnico-scientifici di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, ovvero, ove questi ultimi non risultino ancora
costituiti, dei comitati di settore afferenti al Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. Relativamente ai
beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal
Ministero per i beni e le attività culturali. Per le proposte
di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto
1997, n. 270, all'istruttoria provvede, con le medesime
modalità, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi,
istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima
legge n. 270 del 1997, in collaborazione con il Ministero dei
lavori pubblici - Direzione generale per le aree urbane e
l'edilizia residenziale.
2. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo conto
dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente
articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio
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dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori
pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le
attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un
rappresentante per ogni regione nonché da un rappresentante
per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti
delle regioni non costituisce elemento ostativo al
funzionamento della Commissione stessa.
3. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2
non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Commissione di cui al comma 2
delibera i criteri per la valutazione delle domande
presentate, dando priorità agli interventi di restauro e
risanamento conservativo di immobili di interesse
storico-artistico. Ai fini della rapida realizzazione delle
opere, sono considerati prioritari gli interventi dotati di
progettazione esecutiva, che abbiano ottenuto i prescritti
pareri e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
5. Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
cui all'articolo 1, comma 3, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con il quale è approvato il programma annuale di cui
all'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge; entro i
quindici giorni successivi alla comunicazione, gli enti
interessati danno conferma del mantenuto interesse
all'erogazione dei contributi.
7. Le modalità ed i termini per la predisposizione dei
programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di
cui all'articolo 1, comma 3, sono stabiliti con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla
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data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo
regolamento dovrà prevedere l'affidamento, in via prioritaria,
del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al
Ministero per i beni e le attività culturali. Con lo stesso
regolamento vengono stabiliti criteri e modalità per
l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1
della presente legge, provvedendosi, in particolare, a
paramentrare le quote di rimborso al contratto tipo,
predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione generale
per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i soggetti,
di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che non provvedono
direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni
più favorevoli. I mutui di cui al presente comma sono
contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei
limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.
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