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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65459
DDL5534-0011
Progetto di legge Camera n. 5534/RED - testo redigente - (DDL13-5534/RED)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5534, C5712. TESTIPDL
...C5534, C5712.
...Testo degli articoli della proposta di legge n. 5534 formulato dalla Commissione in sede redigente Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale.
Pag. 9 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC5534A50 ZZ13 ZZPD
                         (Procedure).
     1.  Per le nuove proposte di intervento di cui all'articolo
  2, comma 3, i soggetti proponenti presentano, entro il 31
  gennaio di ogni anno, le relative richieste alle regioni
  territorialmente competenti, che ne verificano la
  compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
  pianificazione regionale vigenti e provvedono quindi a
  trasmettere le proposte medesime al Ministero dei lavori
  pubblici - Direzione generale per le aree urbane e l'edilizia
  residenziale.  Tale Direzione generale svolge l'istruttoria
  relativa alle nuove proposte di intervento, acquisendo anche i
  pareri dei competenti comitati tecnico-scientifici di cui
  all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre
  1998, n. 368, ovvero, ove questi ultimi non risultino ancora
  costituiti, dei comitati di settore afferenti al Consiglio
  nazionale per i beni culturali e ambientali.  Relativamente ai
  beni tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni
  legislative in materia di beni culturali e ambientali,
  approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
  l'istruttoria è svolta, con le medesime modalità, dal
  Ministero per i beni e le attività culturali.  Per le proposte
  di intervento già presentate ai sensi della legge 7 agosto
  1997, n. 270, all'istruttoria provvede, con le medesime
  modalità, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi,
  istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della medesima
  legge n. 270 del 1997, in collaborazione con il Ministero dei
  lavori pubblici - Direzione generale per le aree urbane e
  l'edilizia residenziale.
     2.  Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
  programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
  cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposti, tenendo conto
  dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1 del presente
  articolo, da una Commissione nazionale, nominata con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio
 
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  dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei lavori
  pubblici, è composta altresì dai Ministri per i beni e le
  attività culturali, dei lavori pubblici, dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato o loro delegati e da un
  rappresentante per ogni regione nonché da un rappresentante
  per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti
  delle regioni non costituisce elemento ostativo al
  funzionamento della Commissione stessa.
     3.  Il funzionamento della Commissione di cui al comma 2
  non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
  pubblica.
     4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, la Commissione di cui al comma 2
  delibera i criteri per la valutazione delle domande
  presentate, dando priorità agli interventi di restauro e
  risanamento conservativo di immobili di interesse
  storico-artistico.  Ai fini della rapida realizzazione delle
  opere, sono considerati prioritari gli interventi dotati di
  progettazione esecutiva, che abbiano ottenuto i prescritti
  pareri e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
     5.  Il programma annuale di cui all'articolo 1, comma 4, i
  programmi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, di
  cui all'articolo 1, comma 3, sono approvati con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri.
     6.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  con il quale è approvato il programma annuale di cui
  all'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge; entro i
  quindici giorni successivi alla comunicazione, gli enti
  interessati danno conferma del mantenuto interesse
  all'erogazione dei contributi.
     7.  Le modalità ed i termini per la predisposizione dei
  programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di
  cui all'articolo 1, comma 3,   sono stabiliti con
  regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
  della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
  dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni e
  le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla
 
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  data di entrata in vigore della presente legge.  Il medesimo
  regolamento dovrà prevedere l'affidamento, in via prioritaria,
  del controllo tecnico sulla progettazione degli interventi al
  Ministero per i beni e le attività culturali.  Con lo stesso
  regolamento vengono stabiliti criteri e modalità per
  l'accensione dei mutui per le finalità di cui all'articolo 1
  della presente legge, provvedendosi, in particolare, a
  paramentrare le quote di rimborso al contratto tipo,
  predisposto, attraverso gara, dalla citata Direzione generale
  per le aree urbane e l'edilizia residenziale per i soggetti,
  di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, che non provvedono
  direttamente all'accensione dei suddetti mutui a condizioni
  più favorevoli.  I mutui di cui al presente comma sono
  contratti dai soggetti destinatari dei finanziamenti, nei
  limiti della quota di limite di impegno loro assegnata.
 
DATA=000927 FASCID=DDL13-5534/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=5534 TOTPAG=0012 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=553400A50 FASCIDC=13DDL5534 A50 SORTNAV=0553400A500 00000 ZZDDLC5534A50 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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