| (Disposizioni finanziarie).
1. Le proposte di intervento incluse nel programma annuale
di cui all'articolo 1, comma 4, nei programmi triennali
e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1,
comma 3, sono finanziate nella misura del 50 per cento
dell'importo richiesto o comunque ritenuto ammissibile.
2. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente
legge è istituito, presso
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apposita unità previsionale di base del centro di
responsabilità 7 "Aree urbane ed edilizia residenziale" dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, un
apposito fondo denominato "Restauro Italia-programmazione
pluriennale per la promozione di iniziative di sviluppo
socio-economico nei settori dell'accoglienza, della
ricettività, del restauro e per la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e ambientale". Per la
costituzione del predetto fondo sono autorizzati la spesa di
lire 15 miliardi per l'anno 2000 nonché limiti di impegno
quindicennali di lire 8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1
miliardo per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15
miliardi per il 2000, a lire 8 miliardi per il 2001 e a lire 9
miliardi a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a tal fine utilizzando, quanto
a lire 2 miliardi per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 15 miliardi
per il 2000, 6 miliardi per il 2001 e 7 miliardi per il 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le
risorse relative all'esercizio finanziario 2000 sono destinate
al finanziamento del programma di interventi di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Le spese in
annualità decorrenti dall'anno 2001 sono destinate al rimborso
di rate di ammortamento di mutui, contratti ai sensi del
regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 4, per capitale ed
interessi complessivamente determinati dal limite di impegno
quindicennale a carico dello Stato.
3. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno
successivo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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