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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65463
DDL5535-0002
Progetto di legge Camera n. 5535 - testo presentato - (DDL13-5535)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5535. TESTIPDL
...C5535.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5535 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione delle democrazie
  contemporanee ha comportato l'emergere di nuovi problemi e di
  nuove istanze, legate non soltanto al profilo
  dell'organizzazione dei sistemi e degli ordinamenti
  costituzionali, ma anche alla partecipazione dei cittadini
  alla vita di tali sistemi.  Da un lato, vi sono i Parlamenti
  nazionali, che costituiscono le sedi della rappresentanza
  popolare ed hanno assunto una serie di compiti e di funzioni
  sempre crescente; dall'altro vi è il ruolo dei partiti
  politici, che svolgono una essenziale funzione di
  intermediazione tra i cittadini e le istituzioni
  rappresentative, contribuendo ad organizzare la vita politica
  dei sistemi democratici.
     Per quanto concerne il nostro Paese, lo sviluppo dei
  partiti politici ha subito un'evoluzione particolare,
  caratterizzata dall'alternarsi di momenti di grande influenza
  nella vita politica italiana, a momenti in cui essi si sono
  collocati in una posizione più defilata all'interno del
  contesto istituzionale.  Tuttavia, è innegabile che il ruolo
  dei partiti politici in Italia si è sempre svolto in linea con
  quanto previsto dall'articolo 49 della nostra Carta
  costituzionale, in base al quale "Tutti i cittadini hanno
  diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere
  con metodo democratico a determinare la politica
  nazionale".
     Proprio l'esigenza di garantire un metodo democratico
  nella competizione politica, e di consentire la più ampia
 
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  facoltà ai cittadini di associarsi in partiti, ha peraltro
  comportato l'emergenza di una serie di "costi della politica",
  legati alla necessità di dotare i partiti stessi di
  un'organizzazione in grado di rispondere adeguatamente alle
  istanze dei cittadini.  La crescita dei costi, corrispondente
  all'evoluzione delle società contemporanee, ha reso
  indispensabile che la collettività si facesse carico di
  sostenere, nella misura più idonea, parte di tali costi.  Si è
  così fatto ricorso a forme di finanziamento pubblico ai
  partiti, che hanno funzionato discretamente fino al momento in
  cui dovevano coprire esigenze e bisogni essenziali dei partiti
  stessi.  Tuttavia, quando tali forme di finanziamento hanno
  cominciato ad assumere dimensioni significative, si è
  sviluppata nel Paese una riflessione sulla necessità di
  ripensare a forme di contribuzione statale ai partiti.
     Il passaggio determinante del  referendum  abrogativo
  e le leggi successive, che hanno tentato di individuare nuove
  soluzioni provvisorie per sostituire le formule abrogate,
  hanno reso improrogabile, oltre che urgente, una revisione
  globale dei meccanismi di finanziamento della politica.
  Tuttavia, nonostante la rilevanza della questione, da una
  sostanziale situazione di stallo si è usciti soltanto due anni
  fa, quando la legge n. 2 del 1997 ha fornito una soluzione
  innovativa al problema: il finanziamento della politica è
  stato collegato direttamente ai contributi volontari dei
  cittadini che, attraverso la destinazione del quattro per
  mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
  ai movimenti e partiti politici, possono esplicitamente
  dichiarare la propria volontà di finanziare l'attività
  politica.
     Purtroppo, il sistema prescelto dal legislatore ha
  presentato, nel corso dei primi due anni di vigenza, una serie
  di problemi applicativi che non gli hanno consentito di
  funzionare a regime, soprattutto a causa delle difficoltà di
  istruire e di controllare, da parte dell'amministrazione
  finanziaria, le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.
  Tali difficoltà tecniche, che sono le uniche vere motivazioni
  che stanno alla base della non operatività della legge, hanno
  peraltro costituito, per molti, l'ennesima occasione per
  portare un attacco frontale ai partiti di fronte all'opinione
  pubblica.
     Con la presente proposta di legge, presentata in ordine
  alfabetico da un gruppo di parlamentari rappresentativi di un
  ampio schieramento di forze politiche e movimenti si è dunque
  ritenuto utile, anche per smorzare le polemiche legate ai
  continui richiami propagandistici alla moralizzazione della
  politica, promuovere l'abbandono definitivo del sistema
  esistente e la sua sostituzione con una disciplina che,
  collegando i contributi allo svolgimento delle campagne
  elettorali, si propone di eliminare ogni forma di
  finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.
     In tale senso, la presente proposta di legge intende
  limitare i contributi esclusivamente alle spese sostenute dai
  partiti nel corso delle campagne elettorali per il rinnovo del
  Parlamento nazionale, di quello europeo e dei consigli
  regionali, disponendo contemporaneamente l'abrogazione di
  molti degli articoli della legge n. 2 del 1997; prevede
  un'ultima applicazione transitoria (con il sistema
  dell'anticipazione e della eventuale restituzione a conguaglio
  delle somme in eccesso) in attesa della data di entrata in
  vigore del nuovo regime.
     In particolare, gli articoli 1 e 2 della presente proposta
  di legge prevedono di attribuire ai partiti politici aventi
  diritto, ai sensi della legislazione vigente (leggi n. 515 del
  1993 e n. 43 del 1995), un rimborso per le predette spese,
  attraverso la ripartizione di quattro fondi (facenti capo
  rispettivamente alla Camera dei deputati, al Senato della
  Repubblica, al Parlamento europeo e alle regioni).  I fondi
  sono pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 4.000
  lire per ogni abitante della Repubblica e sono ripartiti sulla
  base dei risultati elettorali conseguiti dai singoli partiti
  come, peraltro, già prevedono le citate leggi n. 515 del 1993
  e n. 43 del 1995.  La presente proposta di legge collega
  direttamente al voto dei cittadini il contributo per le spese
  elettorali, creando anche una reale corrispondenza tra la
 
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  volontà dell'elettore e la cifra complessivamente attribuita
  al singolo partito.  Sono inoltre previsti meccanismi per il
  versamento rateizzato dei contributi (40 per cento del totale
  il primo anno; 15 per cento annuo per il resto della
  legislatura), che si interrompe in caso di scioglimento
  anticipato di uno degli organi citati.
     Con questa opzione, consentita dalle già citate leggi n.
  515 del 1993 e n. 43 del 1995 non sottoposte a  referendum
  abrogativo, ci si mette esplecitamente sulla strada seguita
  da altri Paesi, e in particolare dalla Germania, che prevede
  un contributo annuo alle spese elettorali sostenute dai
  partiti, nella misura di 1,30 DM per ogni voto valido
  conseguito fino a 5 milioni di voti e di 1 DM per ogni voto
  ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle elezioni per
  il Parlamento europeo, per il  Bundesta e per i
  Parlamenti dei Lander.
     L'articolo 3 dispone poi un ampliamento della fascia di
  riferimento per le erogazioni liberali a favore dei partiti,
  soggette ad un particolare regime fiscale.
     L'articolo 4 introduce ulteriori innovazioni dal punto di
  vista della disciplina fiscale di alcune attività di movimenti
  e partiti politici, disponendo anche una serie di agevolazioni
  tariffarie e postali per lo svolgimento delle campagne
  elettorali.
     L'articolo 5, nel disporre un'applicazione provvisoria per
  il 1999 delle disposizioni di cui alla legge n. 2 del 1997,
  dispone altresì le modalità attraverso le quali i partiti o
  movimenti politici, che per gli anni 1998 e 1999 abbiano
  usufruito di un contributo maggiore rispetto a quello
  realmente spettante, sono tenuti al conguaglio delle somme
  ricevute.  In particolare, si prevede che il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
  concerto con il Ministro delle finanze, adotti un piano di
  ripartizione delle somme da conguagliare, determinando le
  quote che i partiti saranno tenuti a versare ratealmente in
  restituzione delle somme eventualmente ricevute in eccesso.
     Proprio al fine di consentire una applicazione transitoria
  ma trasparente della legge per il 1999, l'articolo 6 prevede
  il rinnovo (facoltativo) delle dichiarazioni a favore dei
  partiti o movimenti politici beneficiari dei contributi da
  parte dei singoli parlamentari.  Al fine di non ampliare oltre
  misura l'estensione dei partiti beneficiari, è inoltre
  stabilito che tali nuove dichiarazioni possano essere rese
  soltanto a favore di partiti costituiti in gruppo politico in
  una delle due Camere o in componente politica all'interno del
  gruppo misto.
     L'articolo 7, infine, prevede l'abrogazione del sistema di
  contribuzione volontaria previsto dalla legge n. 2 del 1997,
  di cui tuttavia è consentita l'applicazione transitoria, per
  il solo anno 1999, ai sensi dell'articolo 6 della legge.
 
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