| (Contributo per le spese elettorali sostenute da movimenti
o partiti politici).
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le
campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli
regionali.
2. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo,
tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi
fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di
ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
3. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli
organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla
moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero degli
abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento
generale.
4. I rimborsi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti con
cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura
pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma
spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento
della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per
l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). L'erogazione dei contributi
non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia
bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti
politici aventi diritto.
5. In caso di scioglimento anticipato del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle
quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del
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comma 4, è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti
politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle
quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata
della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della
quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente
comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una
frazione di anno.
6. In caso di scioglimento anticipato di uno o più
consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al
comma 5 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla
regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata
della legislatura.
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