Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65464
DDL5535-0003
Progetto di legge Camera n. 5535 - testo presentato - (DDL13-5535)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5535. TESTIPDL
...C5535.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5535 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Contributo per le spese elettorali sostenute da movimenti
                     o partiti politici).
     1.  E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
  rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le
  campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della
  Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli
  regionali.
     2.  Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo,
  tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi
  fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di
  ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
     3.  L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli
  organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla
  moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero degli
  abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento
  generale.
     4.  I rimborsi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti con
  cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura
  pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma
  spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento
  della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto
  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per
  l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT).  L'erogazione dei contributi
  non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia
  bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti
  politici aventi diritto.
     5.  In caso di scioglimento anticipato del Senato della
  Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle
  quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del
 
                               Pag. 5
 
  comma 4, è interrotto.  In tale caso, i movimenti o partiti
  politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle
  quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata
  della legislatura dei rispettivi organi.  Il versamento della
  quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente
  comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una
  frazione di anno.
     6.  In caso di scioglimento anticipato di uno o più
  consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al
  comma 5 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla
  regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata
  della legislatura.
 
DATA=981219 FASCID=DDL13-5535 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5535 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=553500 00 FASCIDC=13DDL5535 SORTNAV=0553500 000 00000 ZZDDLC5535 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati