| (Requisiti per partecipare al riparto
delle somme).
1. La determinazione degli aventi diritto alla
ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente
legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è
disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43.
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno l'uno per cento".
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