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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65467
DDL5535-0006
Progetto di legge Camera n. 5535 - testo presentato - (DDL13-5535)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5535. TESTIPDL
...C5535.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 6 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5535 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti
            politici ed agevolazioni tariffarie).
     1.  Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto
  necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o
  partiti politici, derivanti da legge o da regolamento, sono
  esenti dalle imposte di bollo e dalle imposte di registro, di
  cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché da ogni altra tassa
  e onere di natura fiscale.
     2.  Al comma 1 dell'articolo 58 del testo unico approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera  d)  è
  aggiunta la seguente:
       " d-bis)  le plusvalenze realizzate dalla cessione
  degli immobili di cui alla lettera  f)  del secondo comma
  dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, a
  condizione che la destinazione, indicata nella medesima
  lettera  f),  abbia durata non inferiore ad anni dieci al
  momento della cessione, salvo che l'immobile non sia più
  idoneo alle attività in oggetto e il ricavato sia interamente
  devoluto all'utilizzo diretto da parte del cedente".
     3.  Per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi
  effettuate a favore di movimenti o partiti politici presenti
  in Parlamento aventi diritto ai rimborsi di cui all'articolo
  1, comma 2, della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul
  valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura
  del 10 per cento della base imponibile dell'operazione.
     4.  Per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani
  al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle
  regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
  speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
  nonché per le elezioni dei consigli comunali e provinciali,
 
                               Pag. 7
 
  del sindaco e del presidente della provincia, ciascun
  candidato ha diritto ad usufruire di una tariffa postale
  agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi
  70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo
  di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio
  per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori
  iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.  Tale
  tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni
  precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto
  ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi
  ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore
  per la distribuzione dei periodici settimanali.  L'invio del
  materiale con tariffa agevolata può essere effettuato anche
  mediante il ricorso a società o enti privati che prestino
  servizio di invio, inoltro o consegna a domicilio dei
  materiali.  In tale caso, gli aventi diritto sono tenuti a
  presentare idonea documentazione, che attesti il diritto di
  avvalersi delle agevolazioni previste dal presente comma.
 
DATA=981219 FASCID=DDL13-5535 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5535 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=553500 00 FASCIDC=13DDL5535 SORTNAV=0553500 000 00000 ZZDDLC5535 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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