| (Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti
politici ed agevolazioni tariffarie).
1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o
partiti politici, derivanti da legge o da regolamento, sono
esenti dalle imposte di bollo e dalle imposte di registro, di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché da ogni altra tassa
e onere di natura fiscale.
2. Al comma 1 dell'articolo 58 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
" d-bis) le plusvalenze realizzate dalla cessione
degli immobili di cui alla lettera f) del secondo comma
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, a
condizione che la destinazione, indicata nella medesima
lettera f), abbia durata non inferiore ad anni dieci al
momento della cessione, salvo che l'immobile non sia più
idoneo alle attività in oggetto e il ricavato sia interamente
devoluto all'utilizzo diretto da parte del cedente".
3. Per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate a favore di movimenti o partiti politici presenti
in Parlamento aventi diritto ai rimborsi di cui all'articolo
1, comma 2, della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura
del 10 per cento della base imponibile dell'operazione.
4. Per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani
al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché per le elezioni dei consigli comunali e provinciali,
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del sindaco e del presidente della provincia, ciascun
candidato ha diritto ad usufruire di una tariffa postale
agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi
70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo
di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio
per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori
iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale
tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni
precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto
ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi
ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore
per la distribuzione dei periodici settimanali. L'invio del
materiale con tariffa agevolata può essere effettuato anche
mediante il ricorso a società o enti privati che prestino
servizio di invio, inoltro o consegna a domicilio dei
materiali. In tale caso, gli aventi diritto sono tenuti a
presentare idonea documentazione, che attesti il diritto di
avvalersi delle agevolazioni previste dal presente comma.
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