| (Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2
gennaio 1997, n. 2).
1. All'articolo 4, comma 1- bis, primo periodo, della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, dopo
le parole: "Per l'anno finanziario 1998" sono inserite le
seguenti: "e 1999", e le parole: "31 maggio 1998" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ciascuno dei due
anni".
2. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo
il comma 1- quater, sono aggiunti i seguenti:
"1-quinquies. I movimenti e partiti politici che
hanno usufruito dei contributi per gli anni finanziari 1998 e
1999 sono tenuti, ai sensi del comma 1- bis, al
conguaglio delle somme già ricevute, che risultino
eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente
spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
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economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il
Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in
eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle
somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma
1- bis restituiscono a titolo di conguaglio dei
contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è
effettuata mediante il versamento di rate annuali, per le
quali non è dovuto alcun interesse bancario o legale.
L'ammontare delle rate annuali non può comunque eccedere il 10
per cento del contributo ricevuto annualmente dai singoli
movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese
elettorali, ai sensi della legislazione vigente. I movimenti e
partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese
elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale,
per un periodo di dieci anni, nella misura del 10 per cento
annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione
di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale
versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma
1- quinquies, le relative somme che risultino ancora da
versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli
articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".
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