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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65468
DDL5535-0007
Progetto di legge Camera n. 5535 - testo presentato - (DDL13-5535)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5535. TESTIPDL
...C5535.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5535 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2
                     gennaio 1997, n. 2).
     1.  All'articolo 4, comma 1- bis,  primo periodo, della
  legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, dopo
  le parole: "Per l'anno finanziario 1998" sono inserite le
  seguenti: "e 1999", e le parole: "31 maggio 1998" sono
  sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ciascuno dei due
  anni".
     2.  All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo
  il comma 1- quater,  sono aggiunti i seguenti:
         "1-quinquies.  I movimenti e partiti politici che
  hanno usufruito dei contributi per gli anni finanziari 1998 e
  1999 sono tenuti, ai sensi del comma 1- bis,  al
  conguaglio delle somme già ricevute, che risultino
  eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente
  spettanti.  A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
 
                               Pag. 8
 
  economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il
  Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in
  eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle
  somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma
  1- bis  restituiscono a titolo di conguaglio dei
  contributi già ricevuti.  La restituzione delle somme è
  effettuata mediante il versamento di rate annuali, per le
  quali non è dovuto alcun interesse bancario o legale.
  L'ammontare delle rate annuali non può comunque eccedere il 10
  per cento del contributo ricevuto annualmente dai singoli
  movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese
  elettorali, ai sensi della legislazione vigente.  I movimenti e
  partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese
  elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale,
  per un periodo di dieci anni, nella misura del 10 per cento
  annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
     1- sexies.  Nel caso in cui si verifichi l'estinzione
  di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale
  versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma
  1- quinquies,  le relative somme che risultino ancora da
  versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli
  articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".
 
DATA=981219 FASCID=DDL13-5535 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5535 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=553500 00 FASCIDC=13DDL5535 SORTNAV=0553500 000 00000 ZZDDLC5535 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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