| (Disposizioni transitorie).
1. Per la ripartizione dei fondi per il solo anno 1999,
di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano in via
transitoria gli articoli 2 e 3 della legge 2 gennaio 1997, n.
2.
2. Entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun
senatore possono rinnovare la dichiarazione di cui al comma 4
dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive
modificazioni. La nuova dichiarazione può essere resa
esclusivamente a favore di un movimento o partito politico
costituito in gruppo parlamentare in almeno una delle due
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Camere ovvero a favore di un movimento o partito politico
costituito in componente politica all'interno del gruppo misto
di una delle due Camere, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti parlamentari.
3. La ripartizione dei fondi per il solo anno finanziario
1999 si effettua sulla base delle dichiarazioni rinnovate nei
termini di cui al comma 2 del presente articolo e di quelle
rese in sede di prima attuazione del comma 4 dell'articolo 2
della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
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