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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65472
DDL5535-0002
Relazione Camera n. 5535-A (DDL13-5535-A)
(suddiviso in 73 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A. TESTIPDL
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A.
Pag. 4 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5535A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        rilevata l'opportunità che la Commissione di merito
  tenga conto, nel corso dell'istruttoria legislativa, del
  criterio di adeguatezza dell'intervento normativo rispetto ai
  fini che si intende raggiungere;
        considerato che sembrerebbe opportuno modificare il
  titolo del provvedimento, nel senso che esso non contiene
  nuove norme in materia di rimborsi elettorali, ma
  esclusivamente modifiche alla legislazione vigente in
  materia;
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni, sotto il profilo della
  chiarezza e proprietà della formulazione:
        1. all'articolo 1, comma 6, sia riformulato l'ultimo
  periodo, al fine di evitare un eventuale cumulo dei rimborsi
  elettorali in caso di scioglimento anticipato di Camera e
  Senato, in quanto alla quota relativa all'anno in cui tali
  organi vengono sciolti anticipatamente (spettante di diritto,
  nella misura del 15 per cento, in quanto il versamento "è
  effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di
  anno") sembrerebbe doversi sommare la quota relativa al
  rinnovo degli organi stessi (spettante nella misura del 40 per
  cento per l'anno in cui si rinnovano gli organi medesimi);
        2. all'articolo 7, comma 1, relativo all'adozione di un
  testo unico sulle norme vigenti in materia di finanziamenti,
  agevolazioni e controlli nei confronti dei partiti e movimenti
  politici, sia esplicitamente precisato che si tratta di un
  testo unico compilativo, che dovrebbe ricomprendere inoltre,
  tra le materie oggetto di codificazione, quella dei rimborsi
  elettorali, che costituisce peraltro l'oggetto specifico dei
  primi due articoli della proposta di legge in esame; al comma
  2 dello stesso articolo, che disciplina la procedura dei
  pareri parlamentari sul predetto testo unico, sia inoltre
  definita la sequenza procedimentale per l'acquisizione degli
  altri pareri previsti dalla legge (in particolare, di quello
  del Consiglio di Stato, obbligatorio su tutti i testi unici ai
  sensi della legge n. 127 del 1997), nel senso che la
  trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi
  avvenga solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
  dalla legge e che il termine per l'espressione del parere da
  parte delle competenti Commissioni decorra a far data
  dall'assegnazione dei medesimi schemi (per entrambi i profili
  si potrebbe fare riferimento ad analoghe disposizioni
  contenute nel disegno di legge di semplificazione 1998);
        e con le seguenti osservazioni
        sotto il profilo della chiarezza e proprietà della
  formulazione:
        a)  all'articolo 1, comma 8, dove si prevede la
  sospensione dell'erogazione del rimborso in caso di
 
                               Pag. 5
 
  "irregolare redazione del rendiconto", andrebbe fatta
  menzione, mediante rinvio, del rendiconto di cui all'articolo
  8 della legge n. 2 del 1997;
          b)  all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, sarebbe
  opportuno fare riferimento a "disposizioni legislative e
  regolamentari", piuttosto che a "leggi e regolamenti";
          c)  all'articolo 4, commi 1-8, andrebbe
  esplicitamente indicato l'oggetto dei provvedimenti normativi
  dei quali vengono proposte modifiche ed integrazioni;
          d)  all'articolo 4, comma 11, con riferimento alle
  agevolazioni tariffarie per il rinnovo degli organi regionali,
  andrebbe utilizzata, anche per esigenze di coerenza interna
  del testo, la stessa dizione usata in altre parti del
  provvedimento, dove si fa riferimento in generale ai consigli
  regionali e non ai consigli delle regioni a statuto ordinario
  e speciale;
        sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente:
          e)  le modifiche all'articolo 10 della legge n.
  515 del 1993, disposte dall'articolo 1, comma 9, relative al
  limite di spesa per le campagne elettorali, dovrebbero essere
  coordinate con i nuovi importi previsti dal comma 4 del
  medesimo articolo 1 per la determinazione dei rimborsi
  elettorali: il tetto massimo di spesa potrebbe infatti essere
  particolarmente elevato rispetto alle reali disponibilità
  finanziarie dei partiti e movimenti politici che concorrono
  alle elezioni;
          f)  all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione
  se la formulazione adottata per quanto concerne le imposte
  sulle successioni e donazioni (per il richiamo all'articolo 3
  del decreto legislativo n. 346 del 1990, disposto dalle norme
  vigenti in materia di imposte ipotecarie) non comporti anche
  l'esenzione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
      Ai sensi dell'articolo 16- bis,  comma 5, il
  deputato Anedda ha rilevato l'opportunità di inserire
  un'ulteriore osservazione al fine di segnalare l'esigenza di
  riformulare l'articolo 4, comma 5, in modo da evitare
  l'eventualità di manovre speculative intese ad avvalersi delle
  agevolazioni ivi contemplate anche al di fuori delle
  specifiche finalità cui tali agevolazioni sono
  destinate.
 
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