| Il Comitato per la legislazione,
rilevata l'opportunità che la Commissione di merito
tenga conto, nel corso dell'istruttoria legislativa, del
criterio di adeguatezza dell'intervento normativo rispetto ai
fini che si intende raggiungere;
considerato che sembrerebbe opportuno modificare il
titolo del provvedimento, nel senso che esso non contiene
nuove norme in materia di rimborsi elettorali, ma
esclusivamente modifiche alla legislazione vigente in
materia;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, sotto il profilo della
chiarezza e proprietà della formulazione:
1. all'articolo 1, comma 6, sia riformulato l'ultimo
periodo, al fine di evitare un eventuale cumulo dei rimborsi
elettorali in caso di scioglimento anticipato di Camera e
Senato, in quanto alla quota relativa all'anno in cui tali
organi vengono sciolti anticipatamente (spettante di diritto,
nella misura del 15 per cento, in quanto il versamento "è
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di
anno") sembrerebbe doversi sommare la quota relativa al
rinnovo degli organi stessi (spettante nella misura del 40 per
cento per l'anno in cui si rinnovano gli organi medesimi);
2. all'articolo 7, comma 1, relativo all'adozione di un
testo unico sulle norme vigenti in materia di finanziamenti,
agevolazioni e controlli nei confronti dei partiti e movimenti
politici, sia esplicitamente precisato che si tratta di un
testo unico compilativo, che dovrebbe ricomprendere inoltre,
tra le materie oggetto di codificazione, quella dei rimborsi
elettorali, che costituisce peraltro l'oggetto specifico dei
primi due articoli della proposta di legge in esame; al comma
2 dello stesso articolo, che disciplina la procedura dei
pareri parlamentari sul predetto testo unico, sia inoltre
definita la sequenza procedimentale per l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge (in particolare, di quello
del Consiglio di Stato, obbligatorio su tutti i testi unici ai
sensi della legge n. 127 del 1997), nel senso che la
trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi
avvenga solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge e che il termine per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni decorra a far data
dall'assegnazione dei medesimi schemi (per entrambi i profili
si potrebbe fare riferimento ad analoghe disposizioni
contenute nel disegno di legge di semplificazione 1998);
e con le seguenti osservazioni
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della
formulazione:
a) all'articolo 1, comma 8, dove si prevede la
sospensione dell'erogazione del rimborso in caso di
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"irregolare redazione del rendiconto", andrebbe fatta
menzione, mediante rinvio, del rendiconto di cui all'articolo
8 della legge n. 2 del 1997;
b) all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, sarebbe
opportuno fare riferimento a "disposizioni legislative e
regolamentari", piuttosto che a "leggi e regolamenti";
c) all'articolo 4, commi 1-8, andrebbe
esplicitamente indicato l'oggetto dei provvedimenti normativi
dei quali vengono proposte modifiche ed integrazioni;
d) all'articolo 4, comma 11, con riferimento alle
agevolazioni tariffarie per il rinnovo degli organi regionali,
andrebbe utilizzata, anche per esigenze di coerenza interna
del testo, la stessa dizione usata in altre parti del
provvedimento, dove si fa riferimento in generale ai consigli
regionali e non ai consigli delle regioni a statuto ordinario
e speciale;
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente:
e) le modifiche all'articolo 10 della legge n.
515 del 1993, disposte dall'articolo 1, comma 9, relative al
limite di spesa per le campagne elettorali, dovrebbero essere
coordinate con i nuovi importi previsti dal comma 4 del
medesimo articolo 1 per la determinazione dei rimborsi
elettorali: il tetto massimo di spesa potrebbe infatti essere
particolarmente elevato rispetto alle reali disponibilità
finanziarie dei partiti e movimenti politici che concorrono
alle elezioni;
f) all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione
se la formulazione adottata per quanto concerne le imposte
sulle successioni e donazioni (per il richiamo all'articolo 3
del decreto legislativo n. 346 del 1990, disposto dalle norme
vigenti in materia di imposte ipotecarie) non comporti anche
l'esenzione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
Ai sensi dell'articolo 16- bis, comma 5, il
deputato Anedda ha rilevato l'opportunità di inserire
un'ulteriore osservazione al fine di segnalare l'esigenza di
riformulare l'articolo 4, comma 5, in modo da evitare
l'eventualità di manovre speculative intese ad avvalersi delle
agevolazioni ivi contemplate anche al di fuori delle
specifiche finalità cui tali agevolazioni sono
destinate.
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