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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65482
DDL5535-0012
Relazione Camera n. 5535-A (DDL13-5535-A)
(suddiviso in 73 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A. TESTIPDL
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A.
...N. 4734, d'iniziativa dei deputati De Benetti ed altri
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5535A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Princìpi e criteri direttivi).
     1.  I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
  essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
       a)  dare una compiuta ed effettiva attuazione
  all'articolo 49 della Costituzione individuando i mezzi
  maggiormente idonei, indipendentemente dal finanziamento
  diretto, che forniscano un sostegno economico all'attività
  politica svolta dai partiti, tramite l'erogazione di servizi
  ed opportunità di informazione;
       b)  introdurre forme di sostegno ai partiti, come
  espressione della democrazia politica, che non violino la
  volontà abrogativa del sistema di finanziamento pubblico dei
  partiti espressa dai cittadini con il  referendum  del 28
  maggio 1993;
         c)  sopprimere il meccanismo di contribuzione ai
  movimenti o partiti politici introdotto dall'articolo 1 della
  legge 2 gennaio 1997, n. 2, nonché vietare tutte le erogazioni
  previste dalla medesima legge a carico dello Stato concesse a
  movimenti o partiti politici a titolo di anticipo sulle
  risorse raccolte dalle contribuzioni volontarie;
       d)  articolare il sostegno all'attività politica
  secondo un modello federalista, sulla base di una gestione
  regionale delle risorse individuate, in modo da riuscire ad
  avvicinare la politica ai cittadini e ai loro punti di
  riferimento locali;
       e)  introdurre rigorosi criteri di trasparenza, di
  correttezza, di controllo di legalità e di pubblicità delle
  vicende patrimoniali e contabili dei partiti e delle
  organizzazioni politiche nell'ambito dell'adempimento delle
  loro finalità istituzionali;
       f)  prevedere norme che, in attuazione della
  lettera  e),  dispongano per i soggetti di cui alla
  lettera  g)  i seguenti obblighi:
         1) redazione e approvazione di uno statuto, redatto in
  forma di atto pubblico, che fornisca agli iscritti alle
  organizzazioni politiche garanzia del rispetto del principio
  costituzionale del metodo democratico per la determinazione
  della politica nazionale;
         2) pubblicazione, a spese dello Stato, su due
  quotidiani a diffusione nazionale, a cura dei segretari
  politici o amministrativi delle organizzazioni di cui alla
  lettera  g),  del bilancio preventivo e consuntivo
  dell'organizzazione secondo le disposizioni di cui agli
  articoli 2423 e seguenti del codice civile, con allegata una
  relazione redatta da un collegio di revisori dei conti;
       g)  individuare come destinatari della riforma le
  organizzazioni politiche o partiti, comunque denominati, che
  siano complessivamente rappresentati alla Camera dei deputati
  o al Senato della Repubblica da almeno dieci eletti che
  dichiarino sotto la propria responsabilità di appartenere
  all'organizzazione politica o partito;
       h)  istituire un'autorità garante per lo
  svolgimento delle attività delle organizzazioni politiche con
  compiti di controllo sulla conformità dei loro comportamenti
  ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 1;
       i)  individuare come forme di sostegno economico
  dell'attività politica, ai sensi della lettera  a),  le
  seguenti misure:
 
                              Pag. 17
 
         1) destinazione alle organizzazioni di cui alla
  lettera  g)  dei locali del patrimonio immobiliare
  appartenente ai comuni capoluogo delle regioni o delle
  province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione
  di loro sedi regionali e provinciali, con previsione di
  condizioni agevolate;
         2) destinazione a titolo gratuito alle organizzazioni
  di cui alla lettera  g)  di locali appartenenti ai comuni
  capoluogo delle regioni o delle province autonome di Trento e
  di Bolzano per lo svolgimento di congressi, convenzioni e
  altre iniziative pubbliche di tali organizzazioni;
         3) destinazione a titolo gratuito alle organizzazioni
  di cui alla lettera  g),  per l'esercizio delle loro
  attività istituzionali e statutarie, delle medesime dotazioni
  e provvidenze concesse ai gruppi parlamentari della Camera dei
  deputati e del Senato della Repubblica, con particolare
  riferimento alle apparecchiature informatiche e alle
  connessioni telematiche;
         4) predisposizione da parte dei comuni di spazi fissi
  e permanenti per realizzare l'affissione gratuita di manifesti
  informativi predisposti dalle organizzazioni di cui alla
  lettera  g)  per l'informazione ai cittadini sulle proprie
  attività e per la loro propaganda, tenendo conto della
  consistenza di tali organizzazioni;
         5) previsioni di agevolazioni tariffarie telefoniche e
  postali per le organizzazioni di cui alla lettera  g)  che
  hanno proprie sedi nelle regioni o nelle province autonome di
  Trento e di Bolzano;
       l)  apportare le necessarie modifiche all'articolo
  10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, in modo da garantire ai cittadini la
  possibilità, in sede di dichiarazione dell'imposta sul reddito
  delle persone fisiche (IRPEF), di detrarre dal reddito
  imponibile le erogazioni in denaro compiute in favore delle
  organizzazioni politiche di cui alla lettera  g)  del
  presente comma fino a un massimo di 50 milioni di lire;
         m)  apportare le necessarie modifiche al decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
  consentire alle persone giuridiche, in sede di dichiarazione
  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), di
  detrarre dal reddito imponibile le erogazioni in denaro
  compiute in favore delle organizzazioni politiche di cui alla
  lettera  g)  del presente comma fino ad un massimo di 50
  milioni di lire;
       n)  prevedere norme che rendano libera e personale
  la forma di autofinanziamento defiscalizzabile introdotta
  dalle lettere  l)  e  m),  garantendo altresì ai
  cittadini e alle persone giuridiche meccanismi trasparenti che
  consentano la scelta precisa delle organizzazioni politiche
  cui destinare le erogazioni in denaro.
 
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