| (Princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
essere ispirati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) dare una compiuta ed effettiva attuazione
all'articolo 49 della Costituzione individuando i mezzi
maggiormente idonei, indipendentemente dal finanziamento
diretto, che forniscano un sostegno economico all'attività
politica svolta dai partiti, tramite l'erogazione di servizi
ed opportunità di informazione;
b) introdurre forme di sostegno ai partiti, come
espressione della democrazia politica, che non violino la
volontà abrogativa del sistema di finanziamento pubblico dei
partiti espressa dai cittadini con il referendum del 28
maggio 1993;
c) sopprimere il meccanismo di contribuzione ai
movimenti o partiti politici introdotto dall'articolo 1 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, nonché vietare tutte le erogazioni
previste dalla medesima legge a carico dello Stato concesse a
movimenti o partiti politici a titolo di anticipo sulle
risorse raccolte dalle contribuzioni volontarie;
d) articolare il sostegno all'attività politica
secondo un modello federalista, sulla base di una gestione
regionale delle risorse individuate, in modo da riuscire ad
avvicinare la politica ai cittadini e ai loro punti di
riferimento locali;
e) introdurre rigorosi criteri di trasparenza, di
correttezza, di controllo di legalità e di pubblicità delle
vicende patrimoniali e contabili dei partiti e delle
organizzazioni politiche nell'ambito dell'adempimento delle
loro finalità istituzionali;
f) prevedere norme che, in attuazione della
lettera e), dispongano per i soggetti di cui alla
lettera g) i seguenti obblighi:
1) redazione e approvazione di uno statuto, redatto in
forma di atto pubblico, che fornisca agli iscritti alle
organizzazioni politiche garanzia del rispetto del principio
costituzionale del metodo democratico per la determinazione
della politica nazionale;
2) pubblicazione, a spese dello Stato, su due
quotidiani a diffusione nazionale, a cura dei segretari
politici o amministrativi delle organizzazioni di cui alla
lettera g), del bilancio preventivo e consuntivo
dell'organizzazione secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, con allegata una
relazione redatta da un collegio di revisori dei conti;
g) individuare come destinatari della riforma le
organizzazioni politiche o partiti, comunque denominati, che
siano complessivamente rappresentati alla Camera dei deputati
o al Senato della Repubblica da almeno dieci eletti che
dichiarino sotto la propria responsabilità di appartenere
all'organizzazione politica o partito;
h) istituire un'autorità garante per lo
svolgimento delle attività delle organizzazioni politiche con
compiti di controllo sulla conformità dei loro comportamenti
ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 1;
i) individuare come forme di sostegno economico
dell'attività politica, ai sensi della lettera a), le
seguenti misure:
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1) destinazione alle organizzazioni di cui alla
lettera g) dei locali del patrimonio immobiliare
appartenente ai comuni capoluogo delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione
di loro sedi regionali e provinciali, con previsione di
condizioni agevolate;
2) destinazione a titolo gratuito alle organizzazioni
di cui alla lettera g) di locali appartenenti ai comuni
capoluogo delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano per lo svolgimento di congressi, convenzioni e
altre iniziative pubbliche di tali organizzazioni;
3) destinazione a titolo gratuito alle organizzazioni
di cui alla lettera g), per l'esercizio delle loro
attività istituzionali e statutarie, delle medesime dotazioni
e provvidenze concesse ai gruppi parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, con particolare
riferimento alle apparecchiature informatiche e alle
connessioni telematiche;
4) predisposizione da parte dei comuni di spazi fissi
e permanenti per realizzare l'affissione gratuita di manifesti
informativi predisposti dalle organizzazioni di cui alla
lettera g) per l'informazione ai cittadini sulle proprie
attività e per la loro propaganda, tenendo conto della
consistenza di tali organizzazioni;
5) previsioni di agevolazioni tariffarie telefoniche e
postali per le organizzazioni di cui alla lettera g) che
hanno proprie sedi nelle regioni o nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
l) apportare le necessarie modifiche all'articolo
10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in modo da garantire ai cittadini la
possibilità, in sede di dichiarazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), di detrarre dal reddito
imponibile le erogazioni in denaro compiute in favore delle
organizzazioni politiche di cui alla lettera g) del
presente comma fino a un massimo di 50 milioni di lire;
m) apportare le necessarie modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
consentire alle persone giuridiche, in sede di dichiarazione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), di
detrarre dal reddito imponibile le erogazioni in denaro
compiute in favore delle organizzazioni politiche di cui alla
lettera g) del presente comma fino ad un massimo di 50
milioni di lire;
n) prevedere norme che rendano libera e personale
la forma di autofinanziamento defiscalizzabile introdotta
dalle lettere l) e m), garantendo altresì ai
cittadini e alle persone giuridiche meccanismi trasparenti che
consentano la scelta precisa delle organizzazioni politiche
cui destinare le erogazioni in denaro.
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