| (Benefìci fiscali e tariffari).
1. Sono estese ai partiti o ai movimenti politici le
agevolazioni per le tariffe telefoniche, telegrafiche e
postali stabilite all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni.
2. Sono altresì estese all'acquisto di beni e servizi
occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti o dei
movimenti politici le disposizioni in materia di aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernenti le
prestazioni relative alla composizione, legatorìa e stampa di
giornali, libri e periodici.
3. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli, dovuta alla
Società italiana autori e editori (SIAE) per le manifestazioni
direttamente organizzate dai partiti o dai movimenti politici
è ridotto del 75 per cento.
4. Le disposizioni del titolo II del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, non si applicano alle lotterie, ai
giochi ed alle sottoscrizioni, promosse, per
autofinanziamento, dai partiti o dai movimenti politici,
purché svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai
partiti o dai movimenti stessi.
5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi
e permanenti per l'affissione gratuita di materiale
propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti
politici.
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