| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Ove il limite di spesa indicato nel comma 1 sia
superato, il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per
l'esercizio finanziario successivo, l'aliquota di detrazione
nella misura sufficiente ad assicurare la copertura.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e
6, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |