| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione,
risulta imposto dall'esigenza, non più differibile, di
risolvere i problemi relativi agli interventi per il Giubileo
2000 nel territorio della città di Roma (sede delle
celebrazioni giubilari), nella provincia di Roma e nella
regione Lazio (un comprensorio territoriale destinato ad
offrire, anche ai fini dell'accoglienza, un insostituibile
sostegno al successo della manifestazione dell'Anno 2000).
Il decreto-legge dichiara, peraltro, che gli interventi
accordati a Roma, alla sua provincia e alla regione Lazio non
esauriscono le iniziative statali; si affida infatti a
successive iniziative legislative il compito di ritornare
sulla materia offrendo ulteriori benefìci per interventi,
connessi alla celebrazione del Giubileo, nell'intero
territorio nazionale.
L'identificazione degli interventi da sovvenzionare e
l'entità (in via di larga massima) del finanziamento da
attribuire ad ogni intervento dovranno essere curate dalla
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commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 396 (la commissione per Roma Capitale),
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, per
sua delega, dal Ministro per le aree urbane) e composta sia da
rappresentanze dello Stato che delle autonomie; fanno parte,
infatti, di tale commissione i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione, per i beni culturali e
ambientali e dell'ambiente, i presidenti della regione Lazio e
della provincia di Roma, il sindaco di Roma.
Il piano, che va adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 2) dovrà determinare
per ciascuna opera i termini entro i quali le procedure
amministrative dovranno concludersi (articolo 1, comma 3,
lettera c) e i tempi entro i quali ogni intervento dovrà
essere completato e reso pienamente funzionale.
Si precisa (articolo 1, comma 3, lettera a) che
possono beneficiare del finanziamento solo "amministrazioni
pubbliche, enti pubblici e società a intero o prevalente
capitale pubblico" (ad esclusione, quindi, di altre categorie
di soggetti anche, in ipotesi, interessati alle manifestazioni
giubilari).
Si è ritenuto di non dover canalizzare in apposite
procedure l'attività istruttoria e propositiva da porre a base
delle decisioni della commissione (chiamata a redigere il
piano indicando i singoli interventi e i presumibili importi
dei relativi finanziamenti).
E' evidente, infatti, che ciascuno dei Ministeri e delle
istituzioni territoriali, presenti nella commissione, dovrà
portare all'esame del collegio pratiche compiutamente
elaborate tanto sul piano tecnico che sul piano economico.
Si è, poi, consentito alla commissione di derogare alla
generale regola secondo cui la realizzazione degli interventi
va curata dai soggetti istituzionalmente competenti ad
eseguirli nell'ipotesi in cui una pluralità di opere, tra loro
funzionalmente collegate, ricada nella competenza di una
pluralità di amministrazioni. In questa ipotesi la competenza
alla realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento
potranno essere attribuiti, secondo il comma 4, alla
istituzione competente ex lege per l'opera
principale.
La norma ora ricordata è rivolta, soprattutto, a risolvere
i problemi relativi alla viabilità Roma-Fiumicino (un
intervento che, come tutto lascia prevedere, sarà inserito tra
quelli da ammettere al sostegno statale per il prossimo
Giubileo).
Si è rilevato, infatti, che la attribuzione a soggetti
distinti della realizzazione di opere connesse (all'ANAS la
terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino; al comune o alla
provincia di Roma la realizzazione delle due complanari)
potrebbe rendere più complesse ed onerose la progettazione e
la realizzazione di tali opere rispetto a quanto accadrebbe
attribuendo, invece, l'una e l'altra al soggetto titolare
dell'opera principale (ANAS).
Non si è ritenuto di dettare norme speciali in materia di
esecuzione dei lavori pubblici; la progettazione e la
realizzazione delle opere restano, perciò, assoggettate, come
è espressamente affermato nel comma 5 dell'articolo 1, alla
generale normativa in tema di lavori pubblici (legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
Una sola disposizione risulta aggiunta a quelle "di
regime" nella materia: la previsione del parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre che nelle
ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della citata legge n.
109 del 1994 (opere, di valore superiore ai 25 milioni di ECU,
realizzate da amministrazioni statali o da altre istituzioni
che fruiscono di finanziamento statale superiore al 50 per
cento), in relazione a qualunque intervento per il quale la
commissione prescriva l'acquisizione del parere.
Per favorire l'attività di progettazione degli enti
pubblici, delle società ad azionariato pubblico (ma anche
delle amministrazioni statali che non dispongano di adeguate
strutture), si è consentito ai beneficiari del finanziamento
che non ritengano di avvalersi, per la progettazione, delle
ordinarie procedure in tema di lavori pubblici (progettazione
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diretta, affidamento a terzi con procedure ad evidenza
pubblica) di utilizzare il provveditorato regionale alle opere
pubbliche per il Lazio (i rapporti con il provveditorato e le
istituzioni interessate andranno definiti con apposita
convenzione).
Si è ritenuto, in considerazione della complessità e
pluralità delle iniziative, di garantire un permanente
monitoraggio dell'attuazione degli interventi in conformità a
metodologie uniformi che la commissione dovrà definire.
Alla detta attività di monitoraggio (i cui esiti saranno
comunicati trimestralmente alla commissione) le
amministrazioni, gli enti pubblici e le società ad azionariato
pubblico chiamati alla realizzazione dell'opera potranno
attendere sia direttamente, sia attraverso l'Agenzia romana
per la preparazione al Giubileo s.p.a. con la quale verranno
stipulate apposite convenzioni.
Nell'articolo 1, comma 3, lettera b), è precisato
che l'importo del finanziamento statale per ciascuna opera
dovrà tener conto degli oneri di monitoraggio (nella
percentuale che la stessa commissione dovrà stabilire).
La grande attesa del Giubileo ha consigliato di prevedere
(nel comma 8 dell'articolo 1) particolari meccanismi per
assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti, nonché
la periodica informazione al Parlamento in relazione allo
stato di attuazione degli interventi.
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