Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


655
DDL0048-0002
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL13-48)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
  viene sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione,
  risulta imposto dall'esigenza, non più differibile, di
  risolvere i problemi relativi agli interventi per il Giubileo
  2000 nel territorio della città di Roma (sede delle
  celebrazioni giubilari), nella provincia di Roma e nella
  regione Lazio (un comprensorio territoriale destinato ad
  offrire, anche ai fini dell'accoglienza, un insostituibile
  sostegno al successo della manifestazione dell'Anno 2000).
     Il decreto-legge dichiara, peraltro, che gli interventi
  accordati a Roma, alla sua provincia e alla regione Lazio non
  esauriscono le iniziative statali; si affida infatti a
  successive iniziative legislative il compito di ritornare
  sulla materia offrendo ulteriori benefìci per interventi,
  connessi alla celebrazione del Giubileo, nell'intero
  territorio nazionale.
     L'identificazione degli interventi da sovvenzionare e
  l'entità (in via di larga massima) del finanziamento da
  attribuire ad ogni intervento dovranno essere curate dalla
 
                               Pag. 2
 
  commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
  dicembre 1990, n. 396 (la commissione per Roma Capitale),
  presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, per
  sua delega, dal Ministro per le aree urbane) e composta sia da
  rappresentanze dello Stato che delle autonomie; fanno parte,
  infatti, di tale commissione i Ministri dei lavori pubblici,
  dei trasporti e della navigazione, per i beni culturali e
  ambientali e dell'ambiente, i presidenti della regione Lazio e
  della provincia di Roma, il sindaco di Roma.
     Il piano, che va adottato con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri (articolo 1, comma 2) dovrà determinare
  per ciascuna opera i termini entro i quali le procedure
  amministrative dovranno concludersi (articolo 1, comma 3,
  lettera c) e i tempi entro i quali ogni intervento dovrà
  essere completato e reso pienamente funzionale.
     Si precisa (articolo 1, comma 3, lettera a) che
  possono beneficiare del finanziamento solo "amministrazioni
  pubbliche, enti pubblici e società a intero o prevalente
  capitale pubblico" (ad esclusione, quindi, di altre categorie
  di soggetti anche, in ipotesi, interessati alle manifestazioni
  giubilari).
     Si è ritenuto di non dover canalizzare in apposite
  procedure l'attività istruttoria e propositiva da porre a base
  delle decisioni della commissione (chiamata a redigere il
  piano indicando i singoli interventi e i presumibili importi
  dei relativi finanziamenti).
     E' evidente, infatti, che ciascuno dei Ministeri e delle
  istituzioni territoriali, presenti nella commissione, dovrà
  portare all'esame del collegio pratiche compiutamente
  elaborate tanto sul piano tecnico che sul piano economico.
     Si è, poi, consentito alla commissione di derogare alla
  generale regola secondo cui la realizzazione degli interventi
  va curata dai soggetti istituzionalmente competenti ad
  eseguirli nell'ipotesi in cui una pluralità di opere, tra loro
  funzionalmente collegate, ricada nella competenza di una
  pluralità di amministrazioni.  In questa ipotesi la competenza
  alla realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento
  potranno essere attribuiti, secondo il comma 4, alla
  istituzione competente ex lege  per l'opera
  principale.
     La norma ora ricordata è rivolta, soprattutto, a risolvere
  i problemi relativi alla viabilità Roma-Fiumicino (un
  intervento che, come tutto lascia prevedere, sarà inserito tra
  quelli da ammettere al sostegno statale per il prossimo
  Giubileo).
     Si è rilevato, infatti, che la attribuzione a soggetti
  distinti della realizzazione di opere connesse (all'ANAS la
  terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino; al comune o alla
  provincia di Roma la realizzazione delle due complanari)
  potrebbe rendere più complesse ed onerose la progettazione e
  la realizzazione di tali opere rispetto a quanto accadrebbe
  attribuendo, invece, l'una e l'altra al soggetto titolare
  dell'opera principale (ANAS).
     Non si è ritenuto di dettare norme speciali in materia di
  esecuzione dei lavori pubblici; la progettazione e la
  realizzazione delle opere restano, perciò, assoggettate, come
  è espressamente affermato nel comma 5 dell'articolo 1, alla
  generale normativa in tema di lavori pubblici (legge 11
  febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).
     Una sola disposizione risulta aggiunta a quelle "di
  regime" nella materia: la previsione del parere obbligatorio
  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre che nelle
  ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della citata legge n.
  109 del 1994 (opere, di valore superiore ai 25 milioni di ECU,
  realizzate da amministrazioni statali o da altre istituzioni
  che fruiscono di finanziamento statale superiore al 50 per
  cento), in relazione a qualunque intervento per il quale la
  commissione prescriva l'acquisizione del parere.
     Per favorire l'attività di progettazione degli enti
  pubblici, delle società ad azionariato pubblico (ma anche
  delle amministrazioni statali che non dispongano di adeguate
  strutture), si è consentito ai beneficiari del finanziamento
  che non ritengano di avvalersi, per la progettazione, delle
  ordinarie procedure in tema di lavori pubblici (progettazione
 
                               Pag. 3
 
  diretta, affidamento a terzi con procedure ad evidenza
  pubblica) di utilizzare il provveditorato regionale alle opere
  pubbliche per il Lazio (i rapporti con il provveditorato e le
  istituzioni interessate andranno definiti con apposita
  convenzione).
     Si è ritenuto, in considerazione della complessità e
  pluralità delle iniziative, di garantire un permanente
  monitoraggio dell'attuazione degli interventi in conformità a
  metodologie uniformi che la commissione dovrà definire.
     Alla detta attività di monitoraggio (i cui esiti saranno
  comunicati trimestralmente alla commissione) le
  amministrazioni, gli enti pubblici e le società ad azionariato
  pubblico chiamati alla realizzazione dell'opera potranno
  attendere sia direttamente, sia attraverso l'Agenzia romana
  per la preparazione al Giubileo s.p.a. con la quale verranno
  stipulate apposite convenzioni.
     Nell'articolo 1, comma 3, lettera b), è precisato
  che l'importo del finanziamento statale per ciascuna opera
  dovrà tener conto degli oneri di monitoraggio (nella
  percentuale che la stessa commissione dovrà stabilire).
     La grande attesa del Giubileo ha consigliato di prevedere
  (nel comma 8 dell'articolo 1) particolari meccanismi per
  assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti, nonché
  la periodica informazione al Parlamento in relazione allo
  stato di attuazione degli interventi.
 
DATA=960429 FASCID=DDL13-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0003 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=13DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati