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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65502
DDL5535-0032
Relazione Camera n. 5535-A (DDL13-5535-A)
(suddiviso in 73 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A. TESTIPDL
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A.
...N. 5542, d'iniziativa dei deputati Fei ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5535A ZZ13 ZZPD ZZRM
       (Modalità del finanziamento e benefici fiscali).
     1.  I soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3,
  possono finanziare uno o più movimenti o partiti politici con
  le seguenti modalità:
         a)  versamenti in denaro o in titoli di credito,
  diretti in via esclusiva agli organi amministrativi centrali
  dei partiti o movimenti politici di cui all'articolo 1,
  individuati secondo le norme dei rispettivi statuti;
         b)  dotazione di strutture di sostegno tecnico e di
  risorse umane alle sedi ufficiali territoriali o nazionali dei
  movimenti o partiti politici;
         c)  dotazione di strutture di sostegno tecnico e di
  risorse umane ai singoli eletti in carica in Assemblee
  elettive.
     2.  I finanziamenti di cui al comma 1 sono detraibili dalla
  dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, secondo le
  modalità di cui al comma 3, e dalla dichiarazione dei redditi
  ai fini dell'IRPEG secondo le modalità di cui al comma 4.
     3.  All'articolo 13- bis  del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni, il comma 1- bis  è sostituito dal
  seguente:
     "1-  bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo
  pari al 100 per cento per le erogazioni liberali in denaro in
  favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante
  versamento bancario o postale.  La detrazione non può comunque
  essere superiore al 25 per cento dei redditi complessivamente
  dichiarati".
     4.  Il comma 1 dell'articolo 91- bis  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 
                              Pag. 23
 
  Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
  sostituito dal seguente:
     " 1.  Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza
  del suo ammontare un importo pari al 33 per cento dell'onere
  di cui all'articolo 13- bis,  comma 1- bis,
  limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87,
  comma 1, lettere  a)  e  b),  diversi dagli enti nei
  quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
  negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
  dalle società ed enti che controllano, direttamente o
  indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o
  siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i
  soggetti medesimi".
 
DATA=990224 FASCID=DDL13-5535-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5535 TOTPAG=0034 TOTDOC=0073 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0030 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=035 PAGFIN=0023 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=553500A00 FASCIDC=13DDL5535 A SORTNAV=0553500A000 00000 ZZDDLC5535A NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0030 NDOC0030



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