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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65510
DDL5535-0040
Relazione Camera n. 5535-A (DDL13-5535-A)
(suddiviso in 73 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A. TESTIPDL
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A.
...N. 5553, d'iniziativa dei deputati Veltri ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5535A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti dei
                    partiti politici). 
     1.  Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in
  Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito
  politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi
  competenti previsti dallo statuto.  E' sempre ammesso il
  ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di
  iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.
     2.  Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente
  indicare:
         a)  il rispetto dei princìpi della Costituzione;
         b)  gli organi dirigenti, le loro competenze e le
  modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da
  parte di un organo rappresentativo degli iscritti;
         c)  la composizione e la procedura di convocazione
  dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua
  periodicità;
         d)  le procedure richieste per l'approvazione di
  qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del
  partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e
  minoranze;
         e)  le modalità della partecipazione delle
  minoranze alle strutture organizzative e comunicative del
  partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di
  cui al comma 3;
         f)  i casi e i motivi per cui può essere deciso lo
  scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la
  procedura di ricorso;
         g)  i diritti e i doveri degli iscritti e i
  relativi organi di garanzia, precisando le modalità che
  assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di
  direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti
  al partito;
 
                              Pag. 26
 
         h)  le misure disciplinari che possono essere
  adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti
  ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli
  interessati;
         i)  le modalità di selezione dei candidati da
  presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il
  Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e
  comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della
  provincia, in conformità all'articolo 4.
     3.  Le risorse finanziarie disponibili per l'attività
  politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli
  organi centrali e le articolazioni territoriali del partito
  politico, con la possibilità di ricorso agli organi di
  garanzia.
 
DATA=990224 FASCID=DDL13-5535-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5535 TOTPAG=0034 TOTDOC=0073 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0037 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=038 PAGFIN=0026 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=553500A00 FASCIDC=13DDL5535 A SORTNAV=0553500A000 00000 ZZDDLC5535A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0037 NDOC0037



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