| (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti dei
partiti politici).
1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in
Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito
politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi
competenti previsti dallo statuto. E' sempre ammesso il
ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di
iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.
2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente
indicare:
a) il rispetto dei princìpi della Costituzione;
b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le
modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da
parte di un organo rappresentativo degli iscritti;
c) la composizione e la procedura di convocazione
dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua
periodicità;
d) le procedure richieste per l'approvazione di
qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del
partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e
minoranze;
e) le modalità della partecipazione delle
minoranze alle strutture organizzative e comunicative del
partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di
cui al comma 3;
f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo
scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la
procedura di ricorso;
g) i diritti e i doveri degli iscritti e i
relativi organi di garanzia, precisando le modalità che
assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di
direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti
al partito;
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h) le misure disciplinari che possono essere
adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti
ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli
interessati;
i) le modalità di selezione dei candidati da
presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il
Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e
comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della
provincia, in conformità all'articolo 4.
3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività
politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli
organi centrali e le articolazioni territoriali del partito
politico, con la possibilità di ricorso agli organi di
garanzia.
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