| (Soppressione dei finanziamenti
all'editoria di partito).
1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n.416, è
abrogato.
2. I commi 6,7,8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, sono
abrogati.
3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, sono
abrogati.
4. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n.549, le parole: "dai commi 8, 10 e
11" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8".
5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno
1998, relative a stanziamenti previsti dalle norme abrogate
dai commi 2, 3 e 4, sono riassegnate per le finalità indicate
nel presente capo.
6. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge
25 febbraio 1987, n.67, a favore delle imprese editrici di
giornali e delle imprese radiofoniche di informazione, per
l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati,
con le stesse condizioni, ai partiti politici registrati, a
copertura dei disavanzi accumulati alla data del dicembre
1989.
| |