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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65528
DDL5535-0058
Relazione Camera n. 5535-A (DDL13-5535-A)
(suddiviso in 73 Unità Documento)
Unità Documento n.58 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A. TESTIPDL
...C5535A, C3968A, C4734A, C4861A, C5530A, C5542A, C5553A, C5554A.
...N. 5553, d'iniziativa dei deputati Veltri ed altri
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5535A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Conformità dello statuto alla legge
                e rendiconto di esercizio). 
     1.  I partiti politici che hanno approvato un proprio
  statuto ai sensi del capo I possono usufruire dei contributi
  per le spese elettorali o accedere al contributo diretto dello
  Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla
  presente legge.  La corte d'appello territorialmente competente
  verifica la corrispondenza dello statuto alle norme della
  presente legge.
     2.  I partiti politici che hanno usufruito dei contributi
  per le spese elettorali o che intendono accedere al contributo
  diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali
  previste dalla presente legge, presentano, altresì, un
  rendiconto di esercizio.  Provvedono alla redazione del
  rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per
  statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività
  patrimoniali del partito, movimento politico o coalizione.
     3.  Il rendiconto deve essere corredato di una relazione
  del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione
  economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e
  sull'andamento della gestione nel suo complesso.  Il rendiconto
  deve essere altresì corredato di una nota integrativa.
     4.  Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci
  relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di
  società fiduciarie o per interposta persona, nonché,
  relativamente alle società editrici di giornali o periodici,
  ogni altra documentazione eventualmente prescritta
  dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
     5.  Il rappresentante legale o il tesoriere devono tenere
  il libro giornale e il libro degli inventari.
     6.  Il rappresentante legale o il tesoriere devono altresì
  conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno
  cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o
  comunque rilevanza amministrativo-contabile.
     7.  I libri contabili tenuti dai partiti politici, prima di
  essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
  in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio.  Il
  notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero
  dei fogli che lo compongono.
     8.  Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
  operazioni compiute.
     9.  L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni
  anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle
  attività e delle passività.  L'inventario si chiude con il
  rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante
  legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro
  tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi
  statutariamente competenti.
     10.  Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
  norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco,
  interlinee e trasporti in margine.  Non vi si possono fare
  abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa
  deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano
  leggibili.
     11.  Il legale rappresentante o il tesoriere sono tenuti a
  pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due
  quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto
  corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e
  della nota integrativa.
     12.  Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione
  sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal
  legale rappresentante o dal tesoriere, della relazione dei
  revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie
  dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso
  dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della
  Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.
     13.  Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla
  gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
  cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in
  un supplemento speciale della  Gazzetta Ufficiale.
     14.  Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con
  il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al
 
                              Pag. 30
 
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, sulla base del controllo di conformità alla
  legislazione vigente compiuto da un collegio di revisori dei
  conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione
  del rendiconto, della relazione e della nota integrativa.  Il
  collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori
  ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle
  due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati
  tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  Il
  mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.
     15.  A decorrere dal quarto anno successivo alla data di
  entrata in vigore della presente legge, i partiti o movimenti
  politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di
  cui al comma 1 ne riservano una quota, non inferiore al 30 per
  cento, alle proprie strutture decentrate su base territoriale
  che abbiano per statuto autonomia finanziaria.
     16.  Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano
  alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si
  applicano le disposizioni del presente articolo sulla
  redazione del rendiconto.  Il rendiconto o i rendiconti delle
  strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle
  risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o
  movimento politico.
 
DATA=990224 FASCID=DDL13-5535-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5535 TOTPAG=0034 TOTDOC=0073 NDOC=0058 TIPDOC=P DOCTIT=0037 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=005 PAGFIN=0030 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=553500A00 FASCIDC=13DDL5535 A SORTNAV=0553500A000 00000 ZZDDLC5535A NDOC0058 TIPDOCP DOCTIT0037 NDOC0037



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