| (Conformità dello statuto alla legge
e rendiconto di esercizio).
1. I partiti politici che hanno approvato un proprio
statuto ai sensi del capo I possono usufruire dei contributi
per le spese elettorali o accedere al contributo diretto dello
Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla
presente legge. La corte d'appello territorialmente competente
verifica la corrispondenza dello statuto alle norme della
presente legge.
2. I partiti politici che hanno usufruito dei contributi
per le spese elettorali o che intendono accedere al contributo
diretto dello Stato e alle agevolazioni tariffarie e fiscali
previste dalla presente legge, presentano, altresì, un
rendiconto di esercizio. Provvedono alla redazione del
rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per
statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività
patrimoniali del partito, movimento politico o coalizione.
3. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione
del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione
economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e
sull'andamento della gestione nel suo complesso. Il rendiconto
deve essere altresì corredato di una nota integrativa.
4. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci
relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, nonché,
relativamente alle società editrici di giornali o periodici,
ogni altra documentazione eventualmente prescritta
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere devono tenere
il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere devono altresì
conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno
cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o
comunque rilevanza amministrativo-contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti politici, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero
dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni
anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività. L'inventario si chiude con il
rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante
legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro
tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi
statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco,
interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare
abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa
deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
11. Il legale rappresentante o il tesoriere sono tenuti a
pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due
quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto
corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e
della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione
sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal
legale rappresentante o dal tesoriere, della relazione dei
revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie
dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso
dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della
Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla
gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in
un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con
il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al
Pag. 30
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base del controllo di conformità alla
legislazione vigente compiuto da un collegio di revisori dei
conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione
del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il
collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle
due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il
mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.
15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i partiti o movimenti
politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di
cui al comma 1 ne riservano una quota, non inferiore al 30 per
cento, alle proprie strutture decentrate su base territoriale
che abbiano per statuto autonomia finanziaria.
16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano
alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni del presente articolo sulla
redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle
strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle
risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o
movimento politico.
| |