| (Benefici fiscali e tariffari).
1. Sono estese ai partiti politici le agevolazioni in
materia di tariffe telefoniche, telegrafiche e postali di cui
all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni.
2. Sono estese all'acquisto di beni e servizi occorrenti
per lo svolgimento della attività dei partiti politici le
disposizioni in materia di aliquote IVA sulle prestazioni
relative alla composizione, legatoria e stampa di giornali,
libri e periodici.
3. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli, dovuta alla
Società italiana autori ed editori (SIAE) per le
manifestazioni direttamente organizzate dai partiti politici,
e ridotto del 50 per cento.
4. L'ammontare dell'imposta sulla pubblicità di cui al
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativa alla
pubblicità cartacea, visiva ed acustica dei partiti politici,
è ridotto del 50 per cento.
5. I partiti politici sono esenti dalla tassa di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, in materia di occupazioni
temporanee di suolo pubblico, per occupazioni non superiori a
trenta giorni.
6. Le disposizioni del titolo II del regio decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, non si applicano alle lotterie, ai
giochi ed alle sottoscrizioni promossi, per autofinanziamento,
dai partiti politici, purché svolti nell'ambito di
manifestazioni organizzate dai partiti stessi.
7. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi
e permanenti per l'affissione di materiale propagandistico e
di informazione dei partiti politici.
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