| (Capertura finanziaria.
Clausole di salvaguardia).
1. Nei primi tre anni di applicazione della presente
legge, qualora l'ammontare delle destinazioni preferenziali di
cui all'articolo 4 superi l'importo di 200 miliardi di lire,
le somme destinate ad ogni partito sono proporzionalmente
ridotte sino al raggiungimento del limite indicato.
2. All'onere annuo derivante dall'applicazione
dell'articolo 4, determinato in lire 200 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli anni successivi
lo stanziamento è determinato ai sensi del comma 2, lettera
d), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
in considerazione dell'ammontare delle destinazioni
preferenziali rilevate nell'esercizio finanziario in corso e
compatibilmente con i vincoli di bilancio.
3. Al mancato gettito derivante dall'applicazione
dell'articolo 5, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
dal bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
4. L'ammontare dei contributi eventualmente in eccesso
ricevuti dai partiti negli anni 1998 e 1999 ai sensi della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, è determinato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Il
medesimo decreto provvede ad approvare un piano di
restituzione per gli anni 2000 e 2001, mediante riduzione dei
trasferimenti dovuti ai sensi del comma 1.
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