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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65558
DDL5536-0002
Progetto di legge Camera n. 5536 - testo presentato - (DDL13-5536)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5536. TESTIPDL
...C5536.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5536 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 23 giugno 1995,
  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
  1995, n. 341, ha modificato il criterio di determinazione
  della retribuzione minima imponibile nel settore edile.
  Infatti, l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 244 del
  1995 ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività
  edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale
  sono tenuti a calcolare la contribuzione previdenziale ed
  assistenziale su una retribuzione commisurata ad un numero di
  ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale
  stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro
  stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
  su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
  territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per
  malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione
  dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
  integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli
  eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
  accantonamento presso le casse edili.  Tale criterio impositivo
  snatura completamente il principio della contribuzione
  previdenziale rapportato alla effettiva durata della
  prestazione di lavoro, facendo venire meno il necessario
  sinallagma tra prestazione, retribuzione e contribuzione.
     La norma, della quale con l'articolo 1 della presente
  proposta di legge si propone l'abrogazione, piuttosto che
  favorire l'occupazione, produce disoccupazione e lavoro nero
  in un settore, quello edile, già compresso da una grave crisi
 
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  di mercato.  Ciò perché il sistema impositivo introdotto dal
  citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, produce un
  ingiusto costo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, in
  relazione a prestazioni lavorative spesso non espletate.  Va,
  altresì, considerato che le modalità di contribuzione
  dell'edilizia introdotte dall'articolo 29 del citato
  decreto-legge n. 244 del 1995 si pongono in netto contrasto
  con l'articolo 53 della Costituzione, laddove è affermato il
  principio che la imposizione va ragguagliata alla effettiva
  capacità contributiva del contribuente.  Considerando, infatti,
  che il sistema contributivo in esame si fonda su una presunta
  e spesso inesistente prestazione lavorativa, la norma si
  rileva in contrasto con la disposizione citata.
     Con la presente proposta di legge recante abrogazione
  delle disposizioni contenute nell'articolo 29 del
  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si
  riconducono ad equità, buon senso e rispetto delle regole i
  metodi della imposizione contributiva nel settore
  dell'edilizia.
 
DATA=981219 FASCID=DDL13-5536 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5536 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=553600 00 FASCIDC=13DDL5536 SORTNAV=0553600 000 00000 ZZDDLC5536 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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