| Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, ha modificato il criterio di determinazione
della retribuzione minima imponibile nel settore edile.
Infatti, l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 244 del
1995 ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività
edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale
sono tenuti a calcolare la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su una retribuzione commisurata ad un numero di
ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per
malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli
eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
accantonamento presso le casse edili. Tale criterio impositivo
snatura completamente il principio della contribuzione
previdenziale rapportato alla effettiva durata della
prestazione di lavoro, facendo venire meno il necessario
sinallagma tra prestazione, retribuzione e contribuzione.
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La norma, della quale con l'articolo 1 della presente
proposta di legge si propone l'abrogazione, piuttosto che
favorire l'occupazione, produce disoccupazione e lavoro nero
in un settore, quello edile, già compresso da una grave crisi
di mercato. Ciò perché il sistema impositivo introdotto dal
citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.341 del 1995, produce un ingiusto
costo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, in relazione a
prestazioni lavorative spesso non espletate. Va, altresì,
considerato che le modalità di contribuzione nel settore
edile, introdotte dall'articolo 29 del citato decreto-legge
n.244 del 1995 si pongono in netto contrasto con l'articolo 53
della Costituzione, laddove è affermato il principio che
l'imposizione va ragguagliata alla effettiva capacità
contributiva del contribuente. Considerando, infatti, che il
sistema contributivo in esame si fonda su una presunta e
spesso inesistente prestazione lavorativa, la norma si rileva
in contrasto con la disposizione citata.
Con la presente proposta di legge, recante abrogazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 29 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si
riconducono ad equità, buon senso e rispetto delle regole i
metodi della imposizione contributiva nel settore
dell'edilizia.
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