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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65561
DDL5537-0002
Progetto di legge Camera n. 5537 - testo presentato - (DDL13-5537)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5537. TESTIPDL
...C5537.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5537 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 23 giugno 1995,
  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
  1995, n. 341, ha modificato il criterio di determinazione
  della retribuzione minima imponibile nel settore edile.
  Infatti, l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 244 del
  1995 ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività
  edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale
  sono tenuti a calcolare la contribuzione previdenziale ed
  assistenziale su una retribuzione commisurata ad un numero di
  ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale
  stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro
  stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
  su base nazionale e dai relativi contratti integrativi
  territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per
  malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione
  dell'attività lavorativa, con intervento della cassa
  integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli
  eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
  accantonamento presso le casse edili.  Tale criterio impositivo
  snatura completamente il principio della contribuzione
  previdenziale rapportato alla effettiva durata della
  prestazione di lavoro, facendo venire meno il necessario
  sinallagma tra prestazione, retribuzione e contribuzione.
 
                               Pag. 2
 
     La norma, della quale con l'articolo 1 della presente
  proposta di legge si propone l'abrogazione, piuttosto che
  favorire l'occupazione, produce disoccupazione e lavoro nero
  in un settore, quello edile, già compresso da una grave crisi
  di mercato.  Ciò perché il sistema impositivo introdotto dal
  citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.341 del 1995, produce un ingiusto
  costo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, in relazione a
  prestazioni lavorative spesso non espletate.  Va, altresì,
  considerato che le modalità di contribuzione nel settore
  edile, introdotte dall'articolo 29 del citato decreto-legge
  n.244 del 1995 si pongono in netto contrasto con l'articolo 53
  della Costituzione, laddove è affermato il principio che
  l'imposizione va ragguagliata alla effettiva capacità
  contributiva del contribuente.  Considerando, infatti, che il
  sistema contributivo in esame si fonda su una presunta e
  spesso inesistente prestazione lavorativa, la norma si rileva
  in contrasto con la disposizione citata.
     Con la presente proposta di legge, recante abrogazione
  delle disposizioni contenute nell'articolo 29 del
  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si
  riconducono ad equità, buon senso e rispetto delle regole i
  metodi della imposizione contributiva nel settore
  dell'edilizia.
 
DATA=981219 FASCID=DDL13-5537 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5537 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=553700 00 FASCIDC=13DDL5537 SORTNAV=0553700 000 00000 ZZDDLC5537 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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