| 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85 - Il Presidente della Repubblica è eletto per sei
anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo
giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l'elezione,
che deve avere luogo in una data compresa fra il sessantesimo
e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare
costituito in almeno una delle due Camere, ovvero da
cinquecentomila elettori, o da dieci parlamentari,
rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, o da cinquanta
consiglieri regionali, da venti presidenti di provincia e da
venti sindaci di comuni che rappresentino almeno
cinquecentomila elettori.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale,
nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive e
l'accesso alla pubblicità sono regolati dalla legge al fine di
assicurare la parità di condizione dei candidati.
E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia
ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno
successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno
conseguito il maggior numero dei voti.
In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei
due candidati, la legge disciplina la procedura per la sua
sostituzione e per l'eventuale rinvio dell'elezione. Se
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l'evento si verifica nel periodo compreso fra il primo turno e
il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la
nuova elezione è indetta per una data compresa fra il
sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di riapertura".
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