| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, al fine di introdurre la separazione dei
ruoli giudicante ed inquirente degli appartenenti all'ordine
giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio
dall'uno all'altro ruolo, secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2.
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