| 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la separazione dei ruoli non deve intaccare il
principio per il quale la magistratura inquirente e quella
giudicante fanno parte di un organo autonomo ed indipendente
da ogni altro potere, in conformità all'articolo 104, primo
comma, della Costituzione;
b) il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme vigenti
sull'ordinamento giudiziario;
c) il pubblico ministero fa parte dell'ordine
giudiziario al pari degli appartenenti alla magistratura
giudicante;
d) il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale, in conformità all'articolo 112
della Costituzione;
e) i magistrati del pubblico ministero devono
avere sedi proprie, separate da quelle della magistratura
giudicante;
f) l'accesso alla magistratura giudicante ed
inquirente avviene con concorsi separati;
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g) è precluso all'uditore giudiziario che abbia
effettuato la scelta per una delle due funzioni, requirente o
giudicante, il passaggio all'altra funzione;
h) l'elezione dei membri togati del Consiglio
superiore della magistratura deve garantire la presenza dei
magistrati del pubblico ministero e giudicanti secondo le
rispettive consistenze numeriche.
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