| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per la disciplina del
rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,
nonché per il riordino della stessa, tenendo conto che le
risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle
relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del
personale della carriera prefettizia sono determinate
nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche
stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego
del personale della carriera prefettizia sulla base di un
procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale prefettizio, con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
terzo comma, e dall'articolo 43, ventesimo comma, della legge
1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, formano
oggetto del procedimento negoziale di cui alla lettera
a) del presente comma il trattamento economico
fondamentale e accessorio, la reperibilità, il trattamento
economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro,
il congedo ordinario e straordinario, l'aspettativa per motivi
di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze
personali, le aspettative sindacali e i permessi sindacali
retribuiti;
c) l'accordo non può comportare, direttamente o
indirettamente, impegni di spesa eccedenti quelli previsti
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nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati,
nonché nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato;
d) rafforzamento della specificità e della
unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso
pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica
iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione
dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione
dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
e) accorpamento nell'ambito delle qualifiche
direttive dei funzionari in servizio, assunti ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1987, n. 340, alla tabella I annessa al medesimo
decreto, e conseguente rideterminazione delle relative
funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato;
f) revisione del sistema di progressione in
carriera secondo criteri di selezione per merito correlati
alla valutazione del servizio prestato, delle posizioni
ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso
alla dirigenza alla prestazione del servizio presso diversi
uffici dell'amministrazione;
g) revisione della disciplina relativa alla
attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione
alle attitudini individuali e alle esigenze di arricchimento
della qualificazione professionale;
h) previsione di adeguati strumenti di formazione
e di aggiornamento professionale nell'arco complessivo della
carriera;
i) individuazione del regime transitorio in
relazione a quanto previsto alla lettera e);
l) adeguamento delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai criteri
direttivi di cui al presente articolo e determinazione della
disciplina dello stato giuridico del personale della carriera
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prefettizia per gli aspetti non direttamente disciplinati
dallo stesso decreto;
m) previsione di appropriate misure volte a
ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale di cui
alla lettera e) entro gli stessi vincoli di
compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con
soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli
schemi di decreti legislativi, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria a
livello nazionale, qualora si esprimano entro venti giorni
dalla richiesta, sono trasmessi per l'espressione del parere
alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano
nei quaranta giorni successivi, decorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
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