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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65579
DDL5540-0003
Progetto di legge Camera n. 5540 - testo presentato - (DDL13-5540)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5540. TESTIPDL
...C5540.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5540 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi recanti norme per la disciplina del
  rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,
  nonché per il riordino della stessa, tenendo conto che le
  risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle
  relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del
  personale della carriera prefettizia sono determinate
  nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche
  stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
         a)  prevedere la disciplina del rapporto di impiego
  del personale della carriera prefettizia sulla base di un
  procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
  personale prefettizio, con cadenza quadriennale per gli
  aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
  contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
  Repubblica;
         b)  fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
  terzo comma, e dall'articolo 43, ventesimo comma, della legge
  1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, formano
  oggetto del procedimento negoziale di cui alla lettera
  a)  del presente comma il trattamento economico
  fondamentale e accessorio, la reperibilità, il trattamento
  economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro,
  il congedo ordinario e straordinario, l'aspettativa per motivi
  di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze
  personali, le aspettative sindacali e i permessi sindacali
  retribuiti;
         c)  l'accordo non può comportare, direttamente o
  indirettamente, impegni di spesa eccedenti quelli previsti
 
                               Pag. 3
 
  nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati,
  nonché nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato;
         d)  rafforzamento della specificità e della
  unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso
  pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica
  iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione
  dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
  disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione
  dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
         e)  accorpamento nell'ambito delle qualifiche
  direttive dei funzionari in servizio, assunti ai sensi
  dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
  24 aprile 1987, n. 340, alla tabella I annessa al medesimo
  decreto, e conseguente rideterminazione delle relative
  funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico
  del bilancio dello Stato;
         f)  revisione del sistema di progressione in
  carriera secondo criteri di selezione per merito correlati
  alla valutazione del servizio prestato, delle posizioni
  ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso
  alla dirigenza alla prestazione del servizio presso diversi
  uffici dell'amministrazione;
         g)  revisione della disciplina relativa alla
  attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione
  alle attitudini individuali e alle esigenze di arricchimento
  della qualificazione professionale;
         h)  previsione di adeguati strumenti di formazione
  e di aggiornamento professionale nell'arco complessivo della
  carriera;
         i)  individuazione del regime transitorio in
  relazione a quanto previsto alla lettera  e);
         l)  adeguamento delle disposizioni del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, ai criteri
  direttivi di cui al presente articolo e determinazione della
  disciplina dello stato giuridico del personale della carriera
 
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  prefettizia per gli aspetti non direttamente disciplinati
  dallo stesso decreto;
         m)  previsione di appropriate misure volte a
  ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale di cui
  alla lettera  e)  entro gli stessi vincoli di
  compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con
  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale.
     2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
  proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica.  Gli
  schemi di decreti legislativi, sentite le organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative della categoria a
  livello nazionale, qualora si esprimano entro venti giorni
  dalla richiesta, sono trasmessi per l'espressione del parere
  alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano
  nei quaranta giorni successivi, decorsi i quali i decreti
  legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
 
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