| Onorevoli Colleghi! - E' comunemente noto a tutti,
utenti e operatori del settore, come sia divenuto necessario
ed improcrastinabile introdurre una disciplina di legge che
regoli, in modo chiaro e fissando alcuni princìpi cardine del
sistema, la complessa materia dei servizi sociali. E'
necessario ed improcrastinabile poiché la nostra società
subisce violente trasformazioni che molto spesso, purtroppo,
creano situazioni di pregiudizio a settori sempre più ampi di
popolazione che, per problemi di natura personale, per disagio
derivante dal contesto famigliare o, più semplicemente, per
temporanee difficoltà economiche, vengono letteralmente
tagliati fuori dalla società, calpestandone i più elementari
diritti e la dignità. Di fronte a tale situazione si rende
pertanto opportuno regolamentare in modo preciso il settore
degli interventi a sostegno dei più bisognosi, seguendo il
duplice tracciato dell'individuazione dei soggetti beneficiari
degli interventi stessi e della regolamentazione - quanto meno
sotto il profilo dei princìpi generali che presiedono la
materia (giacché la disciplina operativa è affidata a
regolamentazione ministeriale) - degli interventi stessi da
parte degli enti locali e degli altri soggetti chiamati a
svolgere i servizi sociali.
La peculiarità della presente proposta di legge è
rappresentata dalla cosiddetta "sussidiarietà", che si
manifesta anche nel settore dei sevizi sociali attraverso la
qualificazione degli interventi degli enti locali come
integrativi, di coordinamento e di controllo, di attività che
di fatto sono svolte da soggetti diversi, in particolare dalle
organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità
sociale (le cosiddette "ONLUS", di recente disciplina
normativa) e da altri soggetti, quali le società di servizi
sociali, nuove figure destinate a potenziare l'efficacia degli
interventi nel settore attraverso una sottrazione dei compiti
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originariamente attribuiti allo Stato, a favore del
privato.
Lo Stato pertanto, nella filosofia della nuova disciplina
ora proposta, si presenta quale coordinatore delle politiche
sociali, al fine di dare un indirizzo unitario alle stesse e,
contestualmente, quale dispensatore, attraverso le regioni,
dei trasferimenti a favore degli organismi direttamente
operanti nei settori di attività sociale. D'altro canto, i
soggetti operativi (organizzazioni di volontariato e società
di servizi sociali) sono tenuti, unitamente agli enti locali
territoriali (province e regioni), ad individuare
periodicamente le proprie esigenze, sia in termini
organizzativi, sia in termini economici, al fine di
pianificare nel modo più efficace gli interventi.
A sorvegliare sul corretto funzionamento del sistema e
sull'osservanza da parte delle organizzazioni di volontariato
(e soprattutto da parte delle società di servizi) dei princìpi
contenuti nella presente proposta di legge è chiamato un
organismo di nuova costituzione operante presso il Ministro
per la solidarietà sociale.
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