| (Soggetti chiamati a svolgere
i servizi sociali).
1. I servizi sociali di cui all'articolo 1 sono erogati
da:
a) enti locali;
b) organizzazioni di volontariato o di utilità
sociale;
c) privati, anche in forma societaria.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, con la
presente legge e con le disposizioni attuative della stessa, è
riconosciuta piena parità di intervento e di trattamento da
parte dei soggetti di cui al comma 1 e l'esclusione da
qualsiasi discriminazione od ostacolo alle organizzazioni di
volontariato che operano per statuto nel rispetto delle
finalità indicate nell'articolo 1.
| |