| (Enti locali).
1. Le regioni e gli enti locali svolgono un ruolo primario
nelle attività di organizzazione e di controllo della corretta
gestione dei servizi sociali.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono enti
locali le province ed i comuni.
3. Le province ed i comuni forniscono informazioni sullo
stato dei servizi sociali locali sulla base di relazioni
programmatiche, elaborate attraverso apposite e periodiche
conferenze finalizzate all'individuazione delle necessità
locali e delle tipologie di intervento nei settori dei servizi
sociali.
4. Le cadenze di intervento, le modalità di indizione
delle conferenze di cui al comma 3, i criteri di ripartizione
dei trasferimenti sono stabiliti con un apposito regolamento
di attuazione emanato dal Ministro per la solidarietà sociale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le regioni intervengono nelle procedure di controllo e
nell'organizzazione dei servizi sociali locali nonché
nell'erogazione dei trasferimenti e dei fondi statali ai
soggetti di cui all'articolo 2.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni
provvedono a ripartire i trasferimenti ai soggetti che
svolgono le attività oggetto della presente legge, nell'ambito
delle risorse disponibili in base alle indicazioni contenute
nelle relazioni programmatiche di cui al comma 3.
| |