| (Organizzazioni di volontariato
e di utilità sociale).
1. L'attività di assistenza sociale svolta attraverso
l'opera di associazioni di volontariato e di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è espressamente
favorita ed agevolata.
2. Nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla
presente legge, l'attività svolta dalle associazioni e dalle
organizzazioni di cui al comma 1 è incentivata attraverso la
semplificazione delle procedure di costituzione di tali
organismi e la agevolazione fiscale e tributaria, in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono previste
forme di agevolazione fiscale per quanti intendano contribuire
nella costituzione e nella gestione delle organizzazioni di
volontariato che si occupano di servizi sociali.
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