| (Società di servizi sociali).
1. E' consentita la costituzione di società di servizi
sociali.
2. Le società di servizi sociali devono, a pena di
nullità, possedere i seguenti requisiti, indicati nell'atto
costitutivo:
a) indicazione dell'esclusività della finalità
sociale;
b) iscrizione della società in un particolare
registro istituito con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le società di servizi sociali operano mediante apposite
convenzioni con gli enti locali nel caso in cui gli enti
locali non siano in grado di fornire i necessari supporti
tecnici e di personale al fine di far fronte alle necessità
degli assistiti.
Pag. 6
4. Al fine di cui al comma 3 sono indette regolari gare
d'appalto tra i soggetti muniti dei requisiti di cui al comma
2 ed i corrispettivi per le prestazioni effettuate sono
corrisposti dall'ente locale sulla base dei finanziamenti e
dei trasferimenti di cui all'articolo 4.
| |