| (Istituzione della Commissione
per i servizi sociali).
1. E' istituita, presso il Ministro per la solidarietà
sociale, una Commissione per i servizi sociali, di seguito
denominata "Commissione", avente il compito di vigilare sul
rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, nonché di
coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che sono
svolte a livello di enti locali ai sensi dell'articolo 4,
comma 3.
2. La Commissione, composta dal Ministro per la
solidarietà sociale, dal Ministro della sanità, dal Ministro
delle finanze e da personalità che operano nel settore del
volontariato, predispone periodicamente una relazione, che è
presentata alle Camere, sul funzionamento dei servizi sociali
ed ha finalità propositive al fine di migliorare l'efficienza
dei servizi stessi.
3. La Commissione esprime parere vincolante
sull'iscrizione delle società di servizi sociali nel registro
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
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